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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25116/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi unificati dalla continuazione: ricettazione di un assegno provento di furto e truffa ai danni della persona offesa costituitasi parte civile. Con il primo motivo deduceva, per il capo di truffa, l'omessa declaratoria di prescrizione, sostenendo che il termine massimo di prescrizione fosse maturato prima della sentenza d'appello, in assenza di sospensioni e con recidiva esclusa dal primo giudice. Con il secondo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), sostenendo che gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello avrebbero dovuto far ritenere l'autore del furto dell'assegno, non un mero ricettatore, e lamentando un travisamento della prova e un improprio richiamo alla mancanza di dichiarazioni difensive. Con il terzo motivo denunciava l'omessa motivazione sulla richiesta, tempestivamente formulata nelle conclusioni scritte per l'udienza di appello, di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva. Con il quarto motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena per il reato di ricettazione, assumendo che la modesta gravità del fatto, la limitata entità del danno e la risalenza dei precedenti avrebbero giustificato un trattamento più mite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al capo B) agli effetti penali, perché il reato era estinto per prescrizione, eliminando la pena di due mesi di reclusione e euro 50 di multa riferita a tale capo; ha però confermato le statuizioni civili relative al danno in favore della parte civile. Ha inoltre annullato la sentenza limitatamente alla mancata statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva per il reato di ricettazione di cui al capo A), con rinvio a un'altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio su tale specifico punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto, con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per la ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    È stato invocato per l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, in particolare la prescrizione maturata prima della sentenza d'appello.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione del reato di truffa.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ribadisce che, in assenza di prova univoca del furto e di una spiegazione attendibile dell'origine della disponibilità del bene, la condotta resta qualificabile come ricettazione.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa motivazione sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Disciplina le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; il giudice di appello deve pronunciarsi se l'imputato formula tempestiva richiesta.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma transitoria richiamata per l'applicazione in appello della disciplina sulle sanzioni sostitutive.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità del reo, richiamati sia per le attenuanti generiche sia per la quantificazione della pena.

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Base normativa dell'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

  • artt. 23 e 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamati per la celebrazione dell'appello nelle forme emergenziali previste dalla normativa Covid.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato nel ragionamento sulla tempestività della richiesta di sanzione sostitutiva, che può essere formulata anche sino all'udienza di discussione.

Massime di principio

  • Se la recidiva, pur legittimamente contestata, viene esclusa dal giudice di merito, essa resta priva di effetti anche ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato.
  • Quando il termine di prescrizione è già maturato prima della decisione di appello e non vi sono sospensioni rilevanti, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente agli effetti penali, con eliminazione della pena riferita al capo estinto.
  • L'annullamento per prescrizione limitato agli effetti penali non travolge le statuizioni civili se il ricorso investe solo la causa estintiva e non la motivazione sulla responsabilità e sul risarcimento.
  • In tema di ricettazione, la disponibilità del bene di provenienza illecita, in assenza di elementi univoci che orientino verso la partecipazione al furto, può essere valorizzata come indizio di ricettazione se l'imputato non offre una spiegazione attendibile dell'origine del possesso.
  • La contiguità temporale tra sottrazione e utilizzazione del bene non impone, da sola, di attribuire al detentore la qualità di autore del furto, quando il giudice di merito ritenga non dimostrata in modo univoco tale ricostruzione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; il giudice può fondarlo anche su un solo elemento ritenuto decisivo, come i precedenti penali e la mancanza di ravvedimento.
  • La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica quando la pena irrogata è contenuta e ben al di sotto della media edittale.
  • In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello deve pronunciarsi sulla richiesta dell'imputato se questa è formulata tempestivamente, anche nelle conclusioni scritte depositate in vista dell'udienza di discussione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaRicettazionePena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieTruffa online
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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