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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02298/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento catastale. Il contenzioso nasceva dalla presentazione, da parte della società, di una proposta di variazione dell'accatastamento di un compendio immobiliare ai sensi della disciplina introdotta dalla L. 208/2015, con procedura DOCFA. L'Ufficio aveva però mantenuto l'accatastamento originario, escludendo soltanto una "cella frigorifero" dal calcolo della rendita. Con il primo motivo si denunciava la violazione della normativa catastale e dello Statuto del contribuente per avere la CTR ritenuto legittima la rettifica senza sopralluogo e senza contraddittorio endoprocedimentale. Con il secondo motivo si censurava la motivazione dell'avviso, ritenuta insufficiente perché limitata ai dati oggettivi e alla classe attribuita. Con il terzo e il quarto motivo si deduceva, rispettivamente, la violazione delle norme sulla determinazione della rendita e dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, per non avere i giudici accertato quali impianti dovessero essere esclusi dalla rendita e quale fosse il loro valore, sostenendo che l'individuazione di tali elementi spettasse all'Ufficio o comunque al giudice tributario mediante poteri istruttori officiosi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nella procedura DOCFA e per le unità immobiliari a destinazione speciale non è necessario né il sopralluogo preventivo dell'Ufficio, che è solo uno strumento conoscitivo facoltativo, né il contraddittorio endoprocedimentale, non essendo previsto in via generale per i tributi non armonizzati. Ha rigettato anche il secondo motivo, ribadendo che nell'ambito DOCFA la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente se indica i dati oggettivi considerati e la classe attribuita, poiché tali elementi sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente. Ha infine respinto il terzo e il quarto motivo, chiarendo che, quando si chiede una rideterminazione riduttiva della rendita ai sensi della L. 208/2015, è onere del contribuente specificare nel DOCFA gli elementi impiantistici da escludere e il loro valore; il giudice tributario non può utilizzare i poteri istruttori di cui all'art. 7 d.lgs. 546/1992 per finalità esplorative volte a individuare elementi non puntualmente indicati dalla parte. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015

    Per gli immobili a destinazione speciale e particolare la rendita va determinata con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; l'aggiornamento può essere richiesto dagli intestatari tramite DOCFA nel rispetto di tali criteri.

  • art. 10 r.d.l. 652/1939

    Richiamato come norma che prevede la stima diretta per le unità immobiliari a destinazione speciale.

  • art. 17 r.d.l. 652/1939

    Citato nel primo motivo, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 20 r.d.l. 652/1939

    Citato nel primo motivo, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 30 d.P.R. 1142/1949

    Richiamato come disposizione che, per gli immobili a destinazione speciale, conferma la stima diretta.

  • art. 54 d.P.R. 1142/1949

    Citato nel ricorso, senza specifica autonoma ratio decidendi nel testo.

  • art. 61 d.P.R. 1142/1949

    Citato nel ricorso, senza specifica autonoma ratio decidendi nel testo.

  • art. 1 d.m. 701/1994

    Regola la procedura DOCFA, nel cui contesto l'Ufficio può valutare sulla base della documentazione disponibile senza obbligo di sopralluogo o contraddittorio preventivo.

  • art. 12 L. 212/2000

    La Corte esclude la violazione del contraddittorio endoprocedimentale nella materia catastale e nella procedura DOCFA, trattandosi di tributi non armonizzati e di procedura fortemente partecipativa.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato quanto all'obbligo di motivazione dell'avviso; la Corte ritiene sufficiente la motivazione con i dati oggettivi e la classe attribuita nell'ambito DOCFA.

  • art. 37 d.P.R. 917/1986

    Citato nel terzo motivo; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere di allegazione/prova sugli elementi da escludere dalla rendita; la Corte afferma che spetta al contribuente specificarli nella richiesta di aggiornamento.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    I poteri istruttori del giudice tributario sono limitati ai fatti dedotti dalle parti e non possono essere esercitati in modo esplorativo per individuare elementi impiantistici non specificati dal contribuente.

  • artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Corte esclude che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in questa materia contrasti con tali norme, perché l'obbligo generalizzato vale per i tributi armonizzati, non per quelli non armonizzati.

  • d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2

    Richiamato come base normativa della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato come norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA relativa alla determinazione o rideterminazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale, il previo sopralluogo dell'Ufficio non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di validità dell'avviso di classamento; l'Amministrazione può fondare la propria valutazione anche sulle risultanze documentali disponibili.
  • In materia catastale e, in particolare, nella procedura DOCFA, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; per i tributi non armonizzati la mancata attivazione del contraddittorio non determina di per sé invalidità dell'atto.
  • L'avviso di classamento emesso nell'ambito DOCFA è sufficientemente motivato quando indica i dati oggettivi considerati dall'Ufficio e la classe attribuita, poiché tali elementi sono già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente che ha presentato la proposta di aggiornamento.
  • Quando si chiede una rideterminazione riduttiva della rendita catastale ai sensi della L. 208/2015, è onere del contribuente specificare nel DOCFA gli elementi impiantistici da escludere dalla stima e il relativo valore; non può pretendersi che l'Ufficio individui ex officio elementi non puntualmente allegati.
  • I poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 d.lgs. 546/1992 non possono essere esercitati con finalità meramente esplorative per colmare carenze di allegazione della parte, ma solo nei limiti dei fatti dedotti dalle parti stesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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