Sentenza n. 1100/2026 - Napoli, Sezione 9
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato in relazione all’istanza di predisposizione del progetto individuale per persona con disabilità ex art. 14 L. n. 328/2000, presentata nell’interesse di -OMISSIS- -OMISSIS-; per l’accertamento e la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato; per la condanna dell’amministrazione intimata a provvedere entro un congruo termine, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di predisposizione del progetto individuale per persona con disabilità ex art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto, ai sensi degli artt. 117 e 31 c.p.a., domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo del Comune di Pozzuoli di provvedere sull’istanza del 25 luglio 2024, reiterata con solleciti del 4 novembre 2024 e del 14 febbraio 2025, diretta alla predisposizione di un progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 in favore del figlio, affetto da disabilità e bisognoso di assistenza continua. Il Comune, con nota del 19 febbraio 2025, aveva comunicato che non avrebbe potuto procedere alla lavorazione dell’istanza senza la presentazione del modulo previsto dall’allegato A alla l. 112/2016, relativo ai progetti del cosiddetto “Dopo di Noi”, sostenendo inoltre che la predisposizione del progetto individuale dovesse avvenire in collaborazione con il caregiver e a seguito di formale istanza. I ricorrenti hanno dedotto che l’amministrazione avesse erroneamente ricondotto la richiesta alla diversa disciplina della l. 112/2016, subordinando l’avvio del procedimento a una modulistica non pertinente rispetto all’art. 14 l. 328/2000. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a. e ha sostenuto che l’istanza originaria non fosse idonea ad avviare il procedimento perché priva della documentazione necessaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha precisato che il rito sul silenzio-inadempimento ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione su un’istanza sulla quale essa avrebbe dovuto provvedere. Nel caso concreto, la nota comunale del 19 febbraio 2025, pur intervenuta tardivamente rispetto all’istanza del 25 luglio 2024, è stata ritenuta idonea a far cessare lo stato di inerzia, in quanto conteneva un sostanziale invito a presentare la domanda mediante il modulo predisposto e con la documentazione ritenuta necessaria. È quindi venuto meno il presupposto dell’inadempimento richiesto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. per accertare l’obbligo di provvedere, che peraltro non era contestato quanto alla sua esistenza generale. Il TAR ha omesso l’esame dell’eccezione di tardività applicando il principio della ragione più liquida e ha compensato integralmente le spese, anche in considerazione del considerevole intervallo tra la presentazione dell’istanza e il riscontro amministrativo.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Costituisce la base normativa dell’istanza per la predisposizione del progetto individuale in favore della persona con disabilità.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 31, comma 2, c.p.a.
Richiede, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la persistente inerzia dell’amministrazione sull’istanza; tale presupposto viene meno quando l’amministrazione adotti un riscontro sostanziale.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre le misure necessarie all’esecuzione della decisione, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
l. 112/2016
Richiamata dal Comune con riferimento al modulo di domanda relativo ai progetti del “Dopo di Noi”; la nota comunale ha subordinato la lavorazione dell’istanza alla presentazione di tale modulo.
Massime di principio
- Nel rito sul silenzio-inadempimento, l’accertamento giudiziale presuppone che, al momento della decisione, persista l’inerzia dell’amministrazione su un’istanza sulla quale essa era tenuta a provvedere.
- Un riscontro amministrativo successivo all’istanza, anche tardivo, può far cessare lo stato di inerzia quando contenga un sostanziale indirizzo procedimentale o un invito a integrare la domanda e la documentazione necessaria; in tal caso viene meno il presupposto per l’accertamento dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.
- Il giudice può omettere l’esame di un’eccezione preliminare, quale la tardività dell’azione avverso il silenzio, quando la controversia possa essere definita sulla base di una questione logicamente prioritaria e decisiva secondo il principio della ragione più liquida.
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