Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37198/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un invito di pagamento con cui l'Ufficio doganale, per operazioni di importazione di banane dell'anno 1996, aveva revocato un'agevolazione daziaria collegata a titoli AGRIM e recuperato maggiori diritti doganali, ritenendo che fosse stato aggirato il contingentamento UE mediante un meccanismo fraudolento. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ma motivando in modo contraddittorio e riferendosi anche a una cartella esattoriale emessa nei confronti di un altro soggetto. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse creato assoluta incertezza sulle parti e sull'oggetto del giudizio, perché in epigrafe indicava il contribuente corretto, mentre nella motivazione trattava di un diverso soggetto e di un diverso atto impugnato.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo, perché ha verificato preliminarmente la regolarità della notifica del ricorso per cassazione all'intimato. Poiché la notifica a mezzo posta era stata soltanto spedita ma l'Agenzia non aveva prodotto l'avviso di ricevimento, né aveva allegato circostanze idonee a giustificare la mancata tempestiva acquisizione del duplicato, la Corte ha ritenuto non provata la valida instaurazione del contraddittorio. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non essendosi costituita la controparte, non ha disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come parametro di censura per nullità della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta mancanza di motivazione/specificazione idonea a rendere certa la decisione su parti e oggetto del giudizio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, asseritamente violata dalla CTR.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma procedurale per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    Richiamato per l'introduzione del rito camerale applicato al ricorso.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.

Massime di principio

  • La notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario; la sola spedizione non è sufficiente a dimostrare l'instaurazione del contraddittorio.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in assenza di costituzione del destinatario e di specifiche circostanze che giustifichino la mancata richiesta del duplicato, comporta l'inammissibilità del ricorso perché non consente di verificare l'effettiva e valida notifica.
  • Quando il contraddittorio non risulta validamente instaurato e la controparte resta intimata, il giudizio di legittimità non può procedere nel merito.
  • Se la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e la parte intimata non si costituisce, non viene regolata la liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.