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Sentenza

Sentenza n. 450/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Prefettura di Parma di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sul fatto che la domanda di accesso alle misure di accoglienza era stata presentata oltre novanta giorni dall’ingresso in Italia. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, nella parte in cui preclude l’ammissione per il superamento del termine, contrasta con la direttiva 2013/33/UE, che contempla la possibile riduzione delle condizioni materiali di accoglienza ma non l’esclusione automatica. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere per illogicità della motivazione: il provvedimento avrebbe recepito la nota della Questura senza indicare gli accertamenti dai quali risultava che il richiedente si trovasse in Italia da oltre novanta giorni al momento della domanda. Ha inoltre chiesto la sospensione del diniego, l’ammissione immediata all’accoglienza e il risarcimento del danno, anche nella misura del cosiddetto pocket money.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso demolitorio e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’art. 20, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2013/33/UE consenta, in caso di ritardo ingiustificato nella presentazione della domanda di protezione, una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, ma richieda una decisione individuale, obiettiva, imparziale e motivata, adottata considerando la situazione personale e la proporzionalità; non autorizza invece una preclusione assoluta. Poiché l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 introduce un automatismo incompatibile e il contrasto non è superabile in via interpretativa, il giudice ha disapplicato la norma interna per primato del diritto UE. L’accoglimento non comporta l’ordine di ammissione immediata: la Prefettura non aveva ancora accertato gli altri requisiti, incluso quello dell’insufficienza dei mezzi previsto dall’art. 14, comma 1, d.lgs. 142/2015, e deve quindi svolgere la necessaria istruttoria e valutare nel merito l’istanza, fatti salvi ulteriori provvedimenti. La domanda risarcitoria, compresa quella parametrata al pocket money, è stata respinta perché non risultavano accertati i presupposti per l’accesso alle misure e, di conseguenza, il danno allegato. Le spese sono state integralmente compensate; è stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.

    La disposizione individua nella manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale il momento dal quale si applicano le misure di accoglienza.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    La norma nazionale, al contrario, introduce un automatismo che non ammette alcuna considerazione del caso concreto, posto che neppure la valutazione sulla «vulnerabilità del richiedente» è idonea a superare la ragione ostativa costituita dal superamento del termine.

    Il comma introduce una preclusione automatica all’ammissione in caso di superamento del termine, incompatibile con la valutazione individuale richiesta dal diritto UE; per tale contrasto, non superabile interpretativamente, va disapplicato.

  • art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. 25/2008

    Il richiamato art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis) prevede il «termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia».

    La disposizione stabilisce il termine di novanta giorni dall’ingresso in Italia richiamato dalla disciplina nazionale dell’accesso alle misure di accoglienza; il suo superamento, tuttavia, non può determinare l’esclusione automatica in contrasto con la direttiva.

  • art. 20, par. 2, direttiva 2013/33/UE

    Per quanto qui di interesse, il par. 2 dello stesso art. 20 stabilisce che gli Stati membri «possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro».

    Il ritardo ingiustificato può consentire la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, ma non determina l’impossibilità di accedere alle misure.

  • art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE

    Il successivo par. 5 specifica inoltre che le decisioni di ridurre o, in casi eccezionali debitamente giustificati, revocare le condizioni materiali di accoglienza «sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti».

    Ogni decisione di riduzione o revoca deve essere individualizzata, obiettiva, imparziale e motivata, basata sulla situazione della persona e rispettosa della proporzionalità, garantendo comunque assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 142/2015

    Non sussistono i presupposti per poter condannare l’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso del ricorrente alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, né quelli per accogliere la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno nella misura del c.d. pocket money o nella maggior misura richiesta dal ricorrente, dal momento che la Prefettura non ha accertato la sussistenza delle condizioni di accesso alle misure di accoglienza in capo al ricorrente, tra cui l’assenza di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata al sostentamento proprio e dei propri familiari (ex art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142), limitandosi invece a rilevare l’inosservanza del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda.

    L’ammissione richiede l’accertamento dei presupposti sostanziali, tra cui l’assenza di mezzi sufficienti per garantire un’adeguata qualità di vita; l’annullamento del diniego fondato soltanto sul termine non equivale all’accertamento di tali requisiti.

Massime di principio

  • L’art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE consente di ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando il richiedente, senza giustificato motivo, non abbia presentato la domanda di protezione appena ragionevolmente possibile dopo l’arrivo, ma non consente di escluderlo automaticamente dalle misure di accoglienza.
  • La decisione che riduce o revoca le condizioni materiali di accoglienza deve essere individuale, obiettiva, imparziale e motivata, deve considerare la situazione personale e il principio di proporzionalità e deve comunque garantire assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso.
  • Quando una norma nazionale, per il suo tenore letterale, impone una preclusione automatica incompatibile con la disciplina UE che consente soltanto una riduzione individualizzata, il giudice nazionale deve disapplicarla in forza del primato del diritto dell’Unione, se il contrasto non è superabile per via interpretativa.
  • L’annullamento del diniego fondato esclusivamente sul superamento del termine non determina automaticamente il diritto all’ammissione: l’amministrazione deve svolgere l’istruttoria e verificare gli ulteriori requisiti sostanziali previsti dalla legge prima di decidere nuovamente sull’istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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