Cassazione Penale, Ordinanza n. 06898/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile, per asserita aspecificità, il suo appello avverso la sentenza del Tribunale. Il ricorso censura un preteso vizio di motivazione dell'ordinanza di inammissibilità, deducendo violazione degli artt. 591, 581 e 546 c.p.p., oltre che della legge n. 103/2017, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere generici i motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto. Ha osservato che la censura prospettava un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato e che la Corte di appello aveva correttamente qualificato come aspecifici e generici i motivi di appello, richiamando una giurisprudenza consolidata. Ha inoltre rilevato che anche il ricorso per cassazione era affetto dalla medesima aspecificità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Richiamato in relazione ai presupposti di inammissibilità dell'impugnazione, con riferimento alla valutazione di aspecificità dei motivi.
art. 581 c.p.p.
È la norma che disciplina la forma dell'impugnazione e richiede l'indicazione specifica delle censure proposte; la Corte valorizza tale requisito di specificità.
art. 546 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di censurare la motivazione del provvedimento di inammissibilità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come fonte che ha rafforzato il requisito di specificità dei motivi di impugnazione mediante la riformulazione dell'art. 581 c.p.p.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato per segnalare l'introduzione del comma 1-bis all'art. 581 c.p.p., ma la Corte precisa che il rafforzamento del requisito di specificità era già stato avviato dalla legge n. 103/2017.
Massime di principio
- L'impugnazione penale deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle censure rivolte alla decisione impugnata; la genericità o aspecificità dei motivi legittima la declaratoria di inammissibilità.
- Quando il giudice di appello ha già ritenuto aspecifici i motivi di gravame con motivazione congrua e coerente, il ricorso per cassazione che non confronti specificamente tale ratio è a sua volta inammissibile per aspecificità.
- La deduzione di un vizio di motivazione è inefficace se non si confronta con il contenuto effettivo del provvedimento impugnato e se il preteso deficit motivazionale non emerge dalla decisione censurata.
- Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione è stato progressivamente rafforzato dalla disciplina legislativa, imponendo una redazione dell'atto idonea a consentire un reale controllo sulla decisione impugnata.
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