Cassazione Penale, Sentenza n. 30710/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente: il GIP non ha dato conto della permanenza delle esigenze probatorie che avevano giustificato il sequestro e non ha considerato le ragioni esposte dal ricorrente. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. (sentenza a motivazione semplificata).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/10/2022 con cui il GIP ha respinto l'opposizione di Ricciardi avverso il rigetto dell'istanza di restituzione di euro 25.090,00 soggetti a sequestro probatorio disposto il 13/12/2016 nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art. 8 del D.L.vo n.74/2000. Il ricorrente ha dedotto (1) che il GIP ha deciso senza conoscere l'originaria istanza di dissequestro e la documentazione ad essa allegata non trasmessa dal PM; (2) che la motivazione del mantenimento del sequestro è apparente e non considera che le indagini si sono concluse, che è stato notificato l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. e che il ricorrente ha dimostrato la non pertinenza del denaro agli addebiti; (3) che il GIP ha motivato il provvedimento unicamente con il presupposto del rinvio a giudizio.
Norme richiamate
D.L.vo n.74 del 2000, art. 8
Norma richiamata quale titolo di imputazione originario (reato fiscale) a fondamento del sequestro probatorio; la decisione di legittimità non approfondisce la disciplina sostanziale ma prende atto della contestazione originaria.
art. 415-bis c.p.p.
Richiamato nel ricorso quale elemento fattuale che attesta la chiusura delle indagini e la posizione dell'imputato; la Corte rileva che, in presenza di attività istruttoria conclusa e di atti che riducono le esigenze probatorie, il mantenimento del sequestro richiede motivazione adeguata.
art. 324, comma 5, c.p.p.
Norma processuale richiamata per individuare la competenza del giudice cui rinviare la causa per nuovo giudizio dopo annullamento dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Il provvedimento di mantenimento del sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica e attuale sulle concrete esigenze probatorie che ne giustificano la persistenza; la mera pendenza del giudizio o il rinvio a giudizio non costituiscono di per sé motivazione sufficiente.
- Il giudice che decide sull'opposizione a provvedimenti cautelari deve tener conto delle istanze difensive originarie e della documentazione a corredo; l'omessa considerazione delle deduzioni difensive può rendere la motivazione carente e determinare l'annullamento.
- Quando le indagini sono sostanzialmente concluse (es. notificato avviso ex art. 415-bis c.p.p.) e l'interessato fornisce elementi di non pertinenza degli oggetti sequestrati, il bilanciamento tra esigenza probatoria e diritto alla restituzione impone una valutazione approfondita e motivata della necessità del vincolo.
- In caso di motivazione insufficiente il rimedio è l'annullamento e il rinvio per nuovo esame, non l'automatico dissequestro: la Corte di merito deve riesaminare i fatti e le argomentazioni sotto un profilo motivazionale adeguato.
- Il pubblico ministero deve trasmettere al giudice tutte le istanze e la documentazione rilevante; l'assenza di tale materiale può compromettere la correttezza del giudizio e la completezza della motivazione.
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