Tribunale, Sentenza T-255/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020 (Estratti). — Les Mousquetaires e ITM Entreprises contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo ‐ Decisioni che dispongono accertamenti – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Diritto a un ricorso effettivo – Obbligo di motivazione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Elementi sufficientemente concreti – Proporzionalità – Ricorso di annullamento – Censure relative allo svolgimento di un accertamento – Diniego di tutela della riservatezza dei dati attinenti alla vita privata – Irricevibilità. — Causa T-255/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riguarda due decisioni di accertamento della Commissione in materia di intese nel settore delle tute antiscivolo e la successiva contestazione da parte delle imprese destinatarie. Il Tribunale ha annullato solo una parte delle decisioni di ispezione e ha respinto le altre censure, comprese quelle relative al trattamento di dati personali rinvenuti durante l’accertamento. Sul punto della privacy ha ritenuto il relativo capo di domanda irricevibile per mancanza di un atto impugnabile e di una richiesta preventiva sufficientemente precisa.
Ricorso di annullamento avverso decisioni della Commissione che dispongono accertamenti in materia antitrust e avverso il diniego di tutela della riservatezza di dati privati sequestrati nel corso dell’ispezione; annullamento parziale delle decisioni di accertamento e irricevibilità della censura sul trattamento dei dati privati.
La questione giuridica
Se le decisioni della Commissione che ordinano un accertamento ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 fossero sufficientemente motivate e proporzionate, e se fosse legittima l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del medesimo regolamento per violazione del diritto a un ricorso effettivo, dell’obbligo di motivazione e dell’inviolabilità del domicilio. Inoltre, se fosse ricevibile il capo di domanda relativo al supposto diniego della Commissione di tutelare la riservatezza di dati attinenti alla vita privata contenuti in strumenti di comunicazione e archiviazione sequestrati durante l’accertamento, nonché al rifiuto di restituirli.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato, per difetto di motivazione e insufficiente base fattuale, l’articolo 1, lettera b), delle decisioni della Commissione del 9 e del 21 febbraio 2017 relative al caso AT.40466 – Tute 1, ma ha respinto il ricorso per il resto. Ha inoltre dichiarato irricevibile la censura diretta contro il preteso diniego di tutela della riservatezza dei dati privati, poiché le ricorrenti non avevano formulato in tempo utile una domanda di protezione sufficientemente precisa né dimostrato l’esistenza di un atto impugnabile adottato dalla Commissione nel corso dell’accertamento.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 20, paragrafi 1, 2, lettera b), e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Direttiva 95/46/CE
- Regolamento (UE) 2016/679
Annullo parziale di decisioni di accertamento e irricevibilità della censura sulla privacy
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Les Mousquetaires e ITM Entreprises contro due decisioni della Commissione che disponevano accertamenti in materia di concorrenza ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché contro un preteso diniego di tutela della riservatezza di dati privati sequestrati durante l’ispezione. Il Tribunale, Nona Sezione ampliata, si è pronunciato sui profili di legittimità delle decisioni di accertamento e sulla ricevibilità delle doglianze relative al trattamento di dati personali.
Parti e oggetto del procedimento
Le ricorrenti erano Les Mousquetaires e ITM Entreprises; la convenuta era la Commissione europea, sostenuta dal Consiglio dell’Unione europea interveniente. Le conclusioni miravano, in principale, all’annullamento delle decisioni C(2017) 1361 final e C(2017) 1360 final del 21 febbraio 2017 e, in subordine, delle decisioni C(2017) 1057 final e C(2017) 1061 final del 9 febbraio 2017, tutte concernenti accertamenti nei casi AT.40466 – Tute 1 e AT.40467 – Tute 2. Un ulteriore capo di conclusioni riguardava il sequestro e la copiatura di dati attinenti alla vita privata contenuti in strumenti di comunicazione e archiviazione, nonché il rifiuto di restituire tali dati.
Normativa e parametri di giudizio richiamati
Il Tribunale richiama in particolare l’articolo 263 TFUE per il ricorso di annullamento e l’articolo 20, paragrafi 1, 2, lettera b), e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, base giuridica degli accertamenti della Commissione. Nel ragionamento sulla tutela dei dati e della vita privata menziona la direttiva 95/46/CE, sostituita dal regolamento (UE) 2016/679, quale cornice del dovere dell’impresa di proteggere la vita privata dei propri dipendenti e dirigenti.
Ricevibilità delle censure relative ai dati privati
Il Tribunale ha affrontato anzitutto la ricevibilità del capo di conclusioni relativo ai dati privati. Ha osservato che un’impresa sottoposta ad accertamento può essere legittimata a chiedere alla Commissione di non sequestrare o di restituire dati che possano pregiudicare la vita privata dei dipendenti o dei dirigenti, e può quindi avere interesse a contestare un diniego della Commissione. Tuttavia, perché vi sia un atto impugnabile, occorre che la Commissione abbia effettivamente adottato un provvedimento idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti.
Il Tribunale ha rilevato che, nel caso concreto, le ricorrenti non avevano formulato una domanda di tutela preventiva sufficientemente precisa prima della riproduzione dei dati. Le richieste sono intervenute solo dopo il sequestro e la copia dei dati, sicché la Commissione non è stata posta in condizione di adottare un atto espresso o implicito di rigetto della tutela invocata. Inoltre, la successiva domanda di restituzione non era stata formulata con sufficiente precisione, limitandosi a riferimenti generici a documenti potenzialmente incidenti sulla sfera privata.
Effetti della pronuncia sulla censura privacy
Su questo fondamento il Tribunale ha dichiarato irricevibile il quarto capo delle conclusioni nella sua interezza. Ha escluso che il sequestro e la copia dei dati potessero, nelle circostanze di specie, costituire di per sé un atto impugnabile, in assenza di una domanda preventiva di protezione. Ha quindi negato che, alla data del ricorso, esistesse un atto della Commissione idoneo a produrre effetti giuridici lesivi in relazione alla riservatezza dei dati privati.
Esito sulle decisioni di accertamento
Quanto alle decisioni di accertamento, il Tribunale ha annullato l’articolo 1, lettera b), della decisione C(2017) 1057 final del 9 febbraio 2017 e dell’articolo 1, lettera b), della decisione C(2017) 1361 final del 21 febbraio 2017, entrambe relative al caso AT.40466 – Tute 1. Per il resto, il ricorso è stato respinto.
Dispositivo e spese
Il dispositivo stabilisce che le parti sopportano ciascuna le proprie spese: Les Mousquetaires e ITM Entreprises, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea. La sentenza chiude così il procedimento con un annullamento limitato e con il rigetto delle restanti domande, in particolare di quelle inerenti alla tutela della riservatezza dei dati personali sequestrati nel corso dell’ispezione.
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