Tribunale, Sentenza T-18/19
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020. — Colin Brown contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Funzionario cittadino del Regno Unito al momento della sua entrata in servizio – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Acquisizione della cittadinanza del paese della sede di servizio nel corso della carriera – Perdita dell’indennità di dislocazione – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione – Articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto. — Causa T-18/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un funzionario britannico della Commissione che contestava la revoca dell’indennità di dislocazione dopo aver acquisito la cittadinanza belga. Ha ritenuto che la Commissione potesse riesaminare il diritto all’indennità alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, senza violare i principi di uguaglianza e non discriminazione. Il Tribunale ha inoltre escluso che la prospettata uscita del Regno Unito dall’Unione imponesse di disapplicare o reinterpretare la norma in favore del ricorrente.
Indennità di dislocazione del funzionario: perdita del beneficio per acquisizione, nel corso della carriera, della cittadinanza dello Stato della sede di servizio e applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto
La questione giuridica
Se la Commissione potesse rivedere e revocare l’indennità di dislocazione già concessa a un funzionario che, dopo l’assunzione, aveva acquisito la cittadinanza dello Stato della sede di servizio; se tale revoca fosse compatibile con il principio di uguaglianza e di non discriminazione; se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto dovesse essere interpretato in modo diverso per i funzionari che acquisiscono tale cittadinanza nel corso della carriera; e se, in via subordinata, l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII fosse illegittimo per discriminazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che l’acquisto, da parte di un funzionario, della cittadinanza dello Stato della sede di servizio nel corso della carriera può giustificare il riesame e la perdita futura dell’indennità di dislocazione, poiché l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto non esclude tale riesame e consente di applicare, dalla data del mutamento di cittadinanza, la disciplina più rigorosa prevista per chi ha o ha avuto la cittadinanza dello Stato della sede di servizio. Tale interpretazione non viola il principio di uguaglianza e di non discriminazione, né la decisione impugnata è viziata da un obbligo di tener conto di una pretesa situazione di costrizione legata alla Brexit, non essendo emersa una forza maggiore né un trattamento arbitrario o manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo dell’indennità.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 50 TUE
- Articolo 49 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 20 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 22 TFUE
- Articolo 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Indennità di dislocazione del funzionario e acquisizione della cittadinanza dello Stato della sede di servizio
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Commissione contro la revoca dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio. Il caso è legato all’acquisizione, nel corso della carriera, della cittadinanza belga da parte di un cittadino britannico assunto a Bruxelles.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, cittadino del Regno Unito all’atto dell’entrata in servizio, aveva ottenuto l’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto. Dopo il referendum del 23 giugno 2016 e la notifica del recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE, il funzionario ha chiesto e ottenuto la cittadinanza belga nel novembre 2017; il PMO ha quindi revocato, con decisione del 19 marzo 2018, l’indennità di dislocazione e il correlato rimborso delle spese di viaggio, ritenendo applicabile l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII.
Questioni giuridiche esaminate
Il ricorrente deduceva quattro motivi:
- violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII, perché l’acquisto di una nuova cittadinanza non avrebbe potuto giustificare il riesame del diritto già riconosciuto;
- violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione per l’applicazione della lettera b) del medesimo articolo;
- interpretazione discriminatoria della lettera b) rispetto alla sua situazione concreta;
- eccezione di illegittimità dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII.
Normativa e giurisprudenza rilevanti
Il Tribunale ha richiamato in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, dell’allegato VII dello Statuto;
- l’articolo 49 e l’articolo 28, lettera a), dello Statuto;
- l’articolo 85 dello Statuto;
- l’articolo 21 TFUE e l’articolo 22 TFUE;
- il principio generale di uguaglianza e di non discriminazione. Sono state richiamate, tra le altre, le sentenze Achab/CESE, Airola/Commissione, Lasalle/Parlamento, Centeno Mediavilla, Angé Serrano, Wightman e Lounes.
Ragionamento del Tribunale sul primo motivo
Il Tribunale ha affermato che l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII non prevede espressamente l’impossibilità di riesaminare nel tempo il diritto all’indennità. Poiché si tratta di una prestazione mensile, l’amministrazione può cessarne il pagamento quando sopravviene un evento che modifica in modo sostanziale la situazione del beneficiario e fa venir meno le condizioni di concessione.
La formulazione della lettera a), al presente indicativo, consente di esigere che il funzionario continui a non avere la cittadinanza dello Stato della sede di servizio per mantenere il beneficio. Il Tribunale ha quindi ritenuto legittimo il riesame conseguente all’acquisto della cittadinanza belga nel corso della carriera.
Quanto allo stato di costrizione invocato dal ricorrente per effetto della Brexit, il Tribunale ha osservato che la sola notifica del recesso del Regno Unito non aveva modificato la situazione giuridica dei cittadini britannici e che non era stato dimostrato un caso di forza maggiore: la perdita dell’indennità non costituiva un sacrificio eccessivo rispetto al vantaggio di mantenere l’impiego. Non era pertanto necessario estendere al caso di specie la logica dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’allegato VII, relativa al matrimonio e alla cittadinanza attribuita d’ufficio.
Ragionamento sul secondo motivo: uguaglianza e non discriminazione
Il Tribunale ha ricordato che la cittadinanza costituisce un criterio idoneo a presumere l’esistenza di legami stretti con lo Stato della sede di servizio e che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella disciplina delle condizioni economiche del personale.
Secondo il Tribunale, la distinzione tra chi ha o ha avuto la cittadinanza dello Stato della sede di servizio e chi non l’ha mai avuta non è arbitraria né manifestamente inadeguata rispetto alla finalità dell’indennità di dislocazione, che è quella di compensare gli oneri e gli svantaggi derivanti dal trasferimento e dalla dislocazione. L’applicazione della lettera b) al ricorrente dopo l’acquisizione della cittadinanza belga non lo trattava in modo ingiustificatamente deteriore, ma lo riallineava ai funzionari che, per i loro legami con lo Stato della sede di servizio, non hanno diritto all’indennità o la perdono.
Il Tribunale ha inoltre escluso che il caso dei funzionari britannici fosse discriminatorio in sé: la circostanza che il contesto Brexit abbia spinto alcuni dipendenti a cambiare cittadinanza non rende illegittimo un criterio generale applicato a tutti i funzionari che acquisiscono la cittadinanza dello Stato della sede di servizio.
Ragionamento sul terzo motivo: interpretazione conforme al principio di non discriminazione
Il ricorrente sosteneva che, per evitare discriminazioni, la lettera b) avrebbe dovuto essere interpretata come la lettera a), ossia come se il periodo di riferimento fosse di cinque anni anziché dieci. Il Tribunale ha respinto tale lettura perché incompatibile con il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che fa espressamente riferimento a un periodo di dieci anni e richiede di verificare se il funzionario abbia abitualmente abitato fuori dal territorio europeo dello Stato di cui ha la cittadinanza.
Ha inoltre precisato che il richiamo alla cittadinanza effettiva o alla libera circolazione non poteva sovvertire il tenore letterale della disposizione. La sentenza Lounes non era pertinente, perché riguardava i diritti di soggiorno derivanti dall’articolo 21 TFUE e non la disciplina statutaria dell’indennità di dislocazione.
Eccezione di illegittimità e domanda di ingiunzione alle istituzioni
L’eccezione di illegittimità contro l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII è stata respinta perché le censure riproponevano argomenti già esclusi nei primi tre motivi. È stata inoltre dichiarata irricevibile, o comunque infondata, la richiesta di ordinare alle istituzioni di modificare la norma, poiché il Tribunale non ha il potere di rivolgere ingiunzioni al legislatore o alle istituzioni dell’Unione.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha disposto la compensazione delle spese tra il ricorrente e la Commissione, mentre il Consiglio, interveniente, ha sopportato le proprie spese.
Principi affermati
- L’indennità di dislocazione non costituisce un diritto intangibile: può essere rivalutata se, nel corso della carriera, sopravviene un cambiamento sostanziale delle condizioni di concessione.
- L’acquisizione della cittadinanza dello Stato della sede di servizio durante il rapporto di lavoro può legittimamente determinare l’applicazione della disciplina dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII.
- Il principio di uguaglianza e non discriminazione non impedisce al legislatore di usare la cittadinanza come criterio oggettivo, purché la distinzione non sia arbitraria o manifestamente inadeguata all’obiettivo perseguito.
- Un’interpretazione contra legem non è consentita neppure per ragioni di non discriminazione o di tutela del legittimo affidamento.
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