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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-184/20

Order of the General Court (Second Chamber) of 6 October 2020. — Eleanor Sharpston v Court of Justice of the European Union. — Action for annulment – Withdrawal of the United Kingdom from the European Union – Letter from the President of the Court of Justice inviting the Member States to provide for the appointment of an Advocate General – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-184/20

Giurisprudenza europea62020TO0184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Eleanor Sharpston contro la lettera del Presidente della Corte di giustizia del 31 gennaio 2020, ritenendo che essa non producesse effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti. La lettera si limitava a richiamare la dichiarazione del 29 gennaio 2020 sulla Brexit e a invitare gli Stati membri a procedere alla nomina di un avvocato generale. Di conseguenza, non era un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Azione di annullamento avverso la lettera del Presidente della Corte di giustizia che invita gli Stati membri a provvedere alla nomina di un avvocato generale: irricevibilità per assenza di atto impugnabile

La questione giuridica

Se la lettera del 31 gennaio 2020 del Presidente della Corte di giustizia, che prende atto della futura vacanza del posto e invita gli Stati membri a provvedere alla nomina di un avvocato generale in sostituzione della ricorrente, costituisca un atto idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti e quindi impugnabile con ricorso di annullamento; in subordine, se il ricorso miri in realtà a contestare un atto degli Stati membri sottratto al sindacato del Tribunale.

Principio di diritto

Il ricorso di annullamento è irricevibile quando l’atto impugnato, per contenuto e finalità, si limita a prendere atto di una situazione e a invitare gli Stati membri a compiere una nomina, senza produrre effetti giuridici vincolanti autonomi né determinare una modifica distinta della posizione giuridica del ricorrente; un simile atto, inoltre, non può trasformarsi in un atto impugnabile per il solo fatto di richiamare un contesto normativo o dichiarativo antecedente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 50 TUE
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 253 TFUE
  • Articoli 5 e 8 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Azione di annullamento contro la lettera del Presidente della Corte di giustizia sulla vacanza del posto di avvocato generale

Il Tribunale, Seconda Sezione, ha esaminato un ricorso diretto proposto da Eleanor Sharpston avverso la lettera del 31 gennaio 2020 del Presidente della Corte di giustizia, con la quale gli Stati membri venivano invitati a provvedere alla nomina di un avvocato generale per il posto che la ricorrente occupava. La controversia si inserisce nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e delle conseguenze di tale recesso sulla permanenza in carica della ricorrente.

Fatti e procedimento

La ricorrente era stata nominata avvocato generale della Corte di giustizia per diversi mandati successivi, l’ultimo dei quali fino al 6 ottobre 2021. Il 29 gennaio 2020 i rappresentanti dei governi degli Stati membri avevano adottato una dichiarazione sulle conseguenze della Brexit per gli avvocati generali, affermando che il mandato dei membri delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nominati in relazione alla membership del Regno Unito sarebbe cessato alla data del recesso e che il posto permanente attribuito al Regno Unito sarebbe rientrato nel sistema di rotazione tra gli Stati membri.

Il 31 gennaio 2020 il Presidente della Corte di giustizia aveva quindi inviato al Presidente del Consiglio una lettera con cui invitava gli Stati membri a procedere alla nomina di un avvocato generale per il posto ritenuto vacante dal 1 febbraio 2020, precisando che l’attuale titolare sarebbe rimasta in funzione fino all’insediamento del successore. La ricorrente ha impugnato tale lettera chiedendone l’annullamento ex articolo 263 TFUE.

Eccezione di irricevibilità

La Corte di giustizia dell’Unione europea, convenuta, ha sollevato eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. Ha sostenuto, in sintesi, che:

  • la lettera non modificava in modo distinto la posizione giuridica della ricorrente, limitandosi a prendere atto di una vacanza;
  • si trattava di un atto preparatorio nell’ambito di una catena di misure che conduceva alla nomina del successore;
  • il ricorso, pur formalmente rivolto contro la lettera, mirava in realtà a contestare la dichiarazione del 29 gennaio 2020, atto dei rappresentanti degli Stati membri e non delle istituzioni dell’Unione.

La ricorrente ha replicato che la lettera esprimeva la posizione definitiva dell’istituzione sull’estinzione del suo mandato e produceva effetti giuridici vincolanti, incidendo sul suo futuro professionale.

Normativa rilevante richiamata dalla decisione

Il Tribunale richiama principalmente:

  • l’articolo 263 TFUE, che disciplina il ricorso di annullamento;
  • l’articolo 50 TUE, relativo al recesso di uno Stato membro dall’Unione;
  • gli articoli 252 e 253 TFUE, concernenti il numero degli avvocati generali e le modalità di nomina dei giudici e degli avvocati generali;
  • gli articoli 5 e 8 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativi alla continuità delle funzioni fino all’insediamento del successore;
  • gli articoli 130 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda anzitutto che il ricorso di annullamento è ammissibile solo contro atti delle istituzioni che intendano produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente e a modificare in modo distinto la sua posizione giuridica. Ai fini di tale verifica, occorre guardare alla sostanza dell’atto e all’intenzione del suo autore, non alla forma impiegata.

Applicando tale criterio, il Tribunale osserva che la lettera contestata:

  • non crea la vacanza del posto, ma si limita a farvi riferimento prendendo atto del contesto delineato dalla dichiarazione del 29 gennaio 2020;
  • contiene un invito rivolto agli Stati membri a procedere alla nomina di un avvocato generale, invito che per sua natura non ha carattere vincolante nei confronti della ricorrente;
  • richiama gli articoli 5 e 8 dello Statuto della Corte di giustizia solo a fini informativi, limitandosi a parafrasarne il contenuto per ricordare la continuità delle funzioni fino all’insediamento del successore.

Il Tribunale sottolinea anche che simili lettere sono normalmente inviate dal Presidente della Corte di giustizia alla scadenza dei mandati dei membri della Corte; il fatto che in questo caso riguardi una sola vacanza non ne altera la natura giuridica. Ne consegue che la lettera non produce effetti giuridici vincolanti né comporta una modifica distinta della posizione giuridica della ricorrente.

In ragione di ciò, il Tribunale non entra nel merito delle altre eccezioni di irricevibilità formulate dalla convenuta, ritenendo già assorbente il difetto di atto impugnabile.

Decisione e dispositivo

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente, rimasta soccombente, è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della convenuta.

Principio affermato

Una lettera istituzionale che si limiti a constatare una futura vacanza di posto e a invitare gli Stati membri a procedere alla nomina del successore, senza creare essa stessa effetti giuridici vincolanti, non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Come è indicizzato

Materiecontenzioso istituzionalericevibilità del ricorsostatus dei membri della corte di giustiziabrexitdiritto processuale dell’unione

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