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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-284/20

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 6 October 2020. — Bergslagernas Järnvaruaktiebolag v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Whether appeals may be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-284/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di filtro sugli appelli, ha ritenuto che Bergslagernas Järnvaruaktiebolag non avesse dimostrato che il ricorso ponesse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le censure relative all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 sul criterio dell’"impressione di déjà vu" e sull’eventuale rilevanza dello stato di operatività di un disegno non divulgato sono state considerate astratte o formulate in modo generico. Di conseguenza, l’appello non è stato autorizzato a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: mancata autorizzazione dell’appello a procedere per assenza di una questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale relativa a un disegno comunitario sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se le censure sull’uso del criterio dell’"impressione di déjà vu" e sulla considerazione dello stato di operatività di un disegno non divulgato siano idonee a giustificare l’ammissione dell’impugnazione.

Principio di diritto

L’impugnazione non è ammessa a procedere se il ricorrente non dimostra, in modo chiaro e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera affermazione che una nozione giurisprudenziale sarebbe nuova, incerta o non ancora chiarita non basta: occorre spiegare concretamente in che modo l’asserito errore di diritto incida sull’esito della causa e presenti rilievo sistemico per il diritto UE. Nel caso di specie, le doglianze sul criterio dell’"impressione di déjà vu" e sulla presa in considerazione dello stato di operatività di un disegno non divulgato erano astratte o generiche e, quindi, non giustificavano l’autorizzazione dell’appello.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: mancata autorizzazione dell’appello a procedere

Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera che decide se gli appelli possano procedere, nell’ambito di un ricorso ex articolo 56 dello Statuto contro una sentenza del Tribunale relativa a un procedimento di nullità davanti all’EUIPO in materia di disegno comunitario. La Corte esamina esclusivamente se il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Parti e contesto processuale

La ricorrente è Bergslagernas Järnvaruaktiebolag, società svedese. La controparte è l’EUIPO, intervenuto quale convenuto nel giudizio di impugnazione contro la decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 novembre 2018, adottata in un procedimento di nullità tra Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen e Bergslagernas Järnvaru. Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento e la società ha impugnato tale sentenza.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che subordina l’esame di taluni appelli all’autorizzazione preventiva della Corte;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni comunitari, relativo al requisito del carattere individuale;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano la richiesta di autorizzazione e il suo esame;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato per le spese, in combinato con l’articolo 184, paragrafo 1.

Questioni dedotte dalla ricorrente

La ricorrente ha presentato una richiesta di autorizzazione fondata su due linee argomentative, entrambe relative all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002:

  • con il primo motivo, ha contestato l’asserita errata valutazione dell’impressione complessiva prodotta dal disegno anteriore, sostenendo che non esistono precedenti sul rilievo dello stato di operatività di un disegno registrato non divulgato;
  • con il secondo motivo, ha criticato il criterio dell’"impressione di déjà vu", sostenendo che esso sarebbe incompatibile con la giurisprudenza, poco prevedibile e tale da generare incertezza giuridica.

Ragionamento della Corte sulla richiesta di autorizzazione

La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie e indicare in modo chiaro e dettagliato:

  • quale disposizione o quale giurisprudenza sarebbe stata violata;
  • in cosa consisterebbe l’errore di diritto;
  • perché tale errore inciderebbe sull’esito della decisione;
  • per quale ragione la questione avrebbe rilievo sistemico.

Quanto al primo filone argomentativo sul criterio dell’"impressione di déjà vu", la Corte osserva che la censura era astratta e non pertinente rispetto alla sentenza impugnata: dal giudizio del Tribunale, letto insieme alla decisione dell’EUIPO, non emergeva affatto che il criterio fosse stato applicato senza confronto con un disegno divulgato in precedenza, né che implicasse un confronto indiretto. Inoltre, la ricorrente si limitava ad affermare in modo generico che la giurisprudenza non sarebbe coerente, senza dimostrare perché ciò sollevasse una vera questione sistemica.

La Corte aggiunge che il solo fatto che un problema giuridico non sia ancora stato esaminato non basta a dimostrare che esso sia importante per lo sviluppo del diritto dell’Unione. La ricorrente avrebbe dovuto spiegare concretamente la novità della questione e la sua rilevanza per il sistema, ma si è limitata a richiamare genericamente la maggiore prevedibilità delle decisioni e la necessità di più certezza del diritto.

Quanto al secondo filone, relativo alla considerazione dello stato di operatività di un disegno registrato ma non divulgato, la Corte rileva che la ricorrente si è limitata a invocare la novità della questione e, in termini astratti, una possibile incidenza sulla coerenza nell’Unione. Anche in questo caso manca però la dimostrazione richiesta dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura.

Decisione e spese

La Corte conclude che la richiesta di autorizzazione non soddisfa i requisiti richiesti e non consente di stabilire che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’appello non è stato autorizzato a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte, la Corte ha deciso che la ricorrente sopporta le proprie spese.

Principio affermato

Ai fini dell’autorizzazione dell’appello nei casi soggetti all’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve fornire una dimostrazione concreta, specifica e dettagliata del rilievo sistemico della questione di diritto dedotta. Censure formulate in modo astratto, generico o sganciato dalla decisione impugnata non sono sufficienti, anche se riguardano temi di diritto della proprietà intellettuale non ancora esaminati in modo compiuto dalla giurisprudenza della Corte.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariprocedimento di impugnazione dinanzi alla corte di giustiziaammissibilità del ricorso per cassazioneproprietà intellettuale

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