Tribunale, Sentenza T-380/17
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2020 (Per estratti). — HeidelbergCement AG e Schwenk Zement KG contro Commissione europea. — Concorrenza – Concentrazioni – Mercato del cemento grigio in Croazia – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Imprese interessate – Mercato rilevante – Parte sostanziale del mercato interno – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Impegni – Diritti della difesa – Parziale rinvio alle autorità nazionali. — Causa T-380/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di HeidelbergCement e Schwenk contro la decisione della Commissione che aveva vietato la concentrazione HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia. La parte centrale della sentenza riguarda la nozione di "imprese interessate" ai fini delle soglie di fatturato del regolamento concentrazioni, quando l’operazione è realizzata tramite un’impresa comune a pieno titolo. Il Tribunale ha ritenuto legittimo considerare, in base alle circostanze concrete, anche le società madri come reali artefici dell’operazione e ha escluso violazioni della certezza del diritto o un’eccessiva estensione della competenza della Commissione.
Controllo delle concentrazioni: individuazione delle "imprese interessate" quando l’acquisizione è realizzata da un’impresa comune a pieno titolo e conseguente competenza della Commissione ai sensi del regolamento n. 139/2004.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, in una concentrazione realizzata tramite un’impresa comune a pieno titolo, debbano essere considerate "imprese interessate" solo l’impresa comune e la società acquisita oppure, in base alla realtà economica dell’operazione, anche le società madri dell’impresa comune; se tale approccio sia compatibile con il principio di certezza del diritto; e se esso comporti un’estensione illegittima della competenza della Commissione o un’impropria dipendenza da elementi soggettivi.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, nelle operazioni di concentrazione realizzate da un’impresa comune a pieno titolo, l’individuazione delle "imprese interessate" non è automatica e può richiedere di considerare la realtà economica dell’operazione: se le società madri sono i reali artefici della concentrazione, esse possono essere considerate imprese interessate insieme all’impresa oggetto dell’acquisizione. Tale interpretazione è compatibile con il regolamento n. 139/2004 e con il principio di certezza del diritto, poiché i paragrafi 145-147 della comunicazione consolidata sono sufficientemente chiari e prevedibili. Ne consegue che la Commissione era competente a esaminare l’operazione e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 1, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), regolamento (CE) n. 139/2004
- Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
Controllo delle concentrazioni e nozione di imprese interessate
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da HeidelbergCement AG e Schwenk Zement KG contro la decisione C(2017) 1650 final della Commissione, che aveva dichiarato incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE una concentrazione nel settore del cemento grigio in Croazia. Il Tribunale si concentra in particolare sul primo motivo di ricorso, relativo alla competenza della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004.
Fatti e decisione impugnata
L’operazione notificata riguardava il caso M.7878 – HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia. Le ricorrenti sostenevano che la concentrazione non avesse dimensione comunitaria, poiché la Commissione avrebbe erroneamente individuato le "imprese interessate" e avrebbe dovuto attribuire i fatturati delle società madri all’impresa comune DDC, invece di considerarle separatamente.
Questione giuridica sulla competenza della Commissione
Il nodo interpretativo riguardava l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, che subordina la dimensione comunitaria al raggiungimento di determinate soglie di fatturato da parte di almeno due imprese interessate. Le ricorrenti sostenevano che, trattandosi di un’acquisizione effettuata tramite un’impresa comune a pieno titolo, l’unica impresa interessata fosse la DDC, con conseguente mancanza delle soglie richieste. La Commissione, invece, aveva considerato come imprese interessate le società madri, ritenute i reali artefici dell’operazione.
Normativa e comunicazione consolidata rilevanti
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 263 TFUE, base del ricorso;
- il regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle concentrazioni;
- l’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento;
- l’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), dello stesso regolamento;
- la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale, in particolare i paragrafi 145, 146 e 147.
Ragionamento del Tribunale sulla nozione di "imprese interessate"
Il Tribunale osserva anzitutto che il regolamento n. 139/2004 non definisce espressamente la nozione di imprese interessate. Richiamando la comunicazione consolidata, chiarisce che, nelle acquisizioni effettuate da un’impresa comune a pieno titolo, la Commissione deve guardare al contesto economico reale dell’operazione per identificare i soggetti effettivamente coinvolti.
Il Tribunale respinge l’idea che la Commissione possa tener conto della realtà economica solo in ipotesi eccezionali e tassative, come la presenza di una "scatola vuota" o di una mera elusione. Il paragrafo 147 della comunicazione consolidata, secondo il Tribunale, contempla due ipotesi distinte e non tassative:
- l’impresa comune come mero veicolo dell’acquisizione;
- le società madri come reali artefici dell’operazione.
Il Tribunale sottolinea che il forte coinvolgimento delle società madri nell’iniziativa, nell’organizzazione e nel finanziamento dell’operazione può emergere da un insieme di elementi concordanti e non richiede che ciascun elemento sia, da solo, decisivo. La qualificazione delle società madri come imprese interessate risponde quindi all’esigenza di garantire l’efficacia del controllo delle concentrazioni.
Certezza del diritto
Le ricorrenti invocavano anche la violazione del principio della certezza del diritto, sostenendo che l’approccio caso per caso renderebbe imprevedibile l’individuazione delle imprese interessate e, quindi, dell’obbligo di notifica e di sospensione. Il Tribunale respinge tale censura.
Richiamando la giurisprudenza sulla certezza del diritto, afferma che una norma può contenere un certo grado di elasticità senza essere illegittima, purché non sia ambigua al punto da impedire agli operatori di orientarsi con sufficiente sicurezza. I paragrafi 145-147 della comunicazione consolidata sono stati adottati proprio per rafforzare trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto, e non presentano contraddizioni tali da impedire alle parti di identificare le imprese interessate.
Il Tribunale rileva inoltre che gli operatori diligenti possono:
- informarsi sul grado di coinvolgimento delle società madri;
- ricorrere a consulenti esperti;
- contattare informalmente i servizi della Commissione per ottenere orientamenti. Nel caso concreto, la DDC aveva effettivamente richiesto e ottenuto un riscontro dalla DG Concorrenza, sostanzialmente coerente con la decisione finale.
Argomenti sull’estensione della competenza e sugli elementi soggettivi
Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’interpretazione della Commissione estenderebbe indebitamente la propria competenza a operazioni di scarso rilievo o dipendenti da elementi soggettivi. Sottolinea che le ricorrenti confondevano la dimensione economica della concentrazione con la successiva valutazione degli effetti concorrenziali nel merito. Inoltre, il fatto che l’identificazione delle imprese interessate dipenda dalle circostanze concrete dell’operazione non significa che la competenza sia affidata alla mera volontà delle parti.
Esito del ricorso e dispositivo
Il Tribunale conclude che la prima parte del primo motivo deve essere respinta. Di conseguenza, il ricorso è integralmente respinto. Le ricorrenti sono condannate alle spese, mentre la Duna-Dráva Cement Kft. sopporta le proprie spese relative all’intervento.
Principio affermato
In una concentrazione realizzata tramite un’impresa comune a pieno titolo, la nozione di "imprese interessate" può comprendere, oltre all’impresa comune e alla società oggetto dell’acquisizione, anche le società madri quando esse risultino i reali artefici dell’operazione, tenendo conto della realtà economica concreta. Tale approccio è compatibile con il regolamento n. 139/2004 e con il principio di certezza del diritto.
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