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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-180/20

Order of the General Court (Second Chamber) of 6 October 2020. — Eleanor Sharpston v Council of the European Union and Conference of the Representatives of the Governments of the Member States. — Action for annulment – Withdrawal of the United Kingdom from the European Union – Declaration by the Conference of the Representatives of the Governments of the Member States on the consequences of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union for the Advocates General of the Court of Justice – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-180/20

Giurisprudenza europea62020TO0180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Eleanor Sharpston contro la dichiarazione del 29 gennaio 2020 sugli effetti della Brexit sul posto di avvocato generale attribuito al Regno Unito. Ha ritenuto che l’atto fosse stato adottato dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, e non dal Consiglio o da un organo dell’Unione, con conseguente difetto di giurisdizione e irricevibilità del ricorso. La Corte non ha quindi affrontato il merito delle censure sulla competenza, sulla procedura o sulla violazione dei Trattati.

Inammissibilità del ricorso di annullamento contro una dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sugli effetti della Brexit sul mandato di un avvocato generale della Corte di giustizia, perché l’atto non è imputabile a un’istituzione UE né produce, in quanto tale, effetti giuridici impugnabili ex articolo 263 TFUE.

La questione giuridica

Se una dichiarazione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, in merito alle conseguenze del recesso del Regno Unito sull’assetto degli avvocati generali della Corte di giustizia, costituisca un atto impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE e se il Tribunale abbia giurisdizione a sindacarla; in via preliminare, se l’azione possa essere diretta contro il Consiglio.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile perché la dichiarazione contestata non era un atto del Consiglio né di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ma un atto adottato dai rappresentanti dei governi degli Stati membri nell’esercizio delle competenze dei rispettivi Stati; di conseguenza, essa non rientra nel sindacato di legittimità previsto dall’articolo 263 TFUE. Non occorreva quindi esaminare gli altri motivi di irricevibilità né il merito delle censure della ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 19 TUE
  • Articolo 50 TUE
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Decisione 2013/336/UE
  • Decisione (UE, Euratom) 2015/578

Inammissibilità del ricorso contro la dichiarazione sulla Brexit e gli avvocati generali

La pronuncia concerne un ricorso di annullamento proposto da Eleanor Sharpston, avvocato generale della Corte di giustizia, contro la dichiarazione del 29 gennaio 2020 adottata in relazione alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sul posto di avvocato generale attribuito a tale Stato membro. Il Tribunale, in seconda sezione, ha deciso in via preliminare sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e dalla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

Contesto fattuale e istituzionale

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, TUE, la Corte di giustizia è assistita da avvocati generali e che l’articolo 252 TFUE prevede otto avvocati generali, salvo aumento deciso all’unanimità dal Consiglio su richiesta della Corte. Viene richiamata anche la dichiarazione relativa all’articolo 252 TFUE, secondo cui, in caso di aumento a undici avvocati generali, alcuni Stati membri avrebbero un avvocato generale permanente e altri parteciperebbero a un sistema di rotazione.

La ricorrente era stata nominata avvocato generale prima per il periodo residuo del mandato del suo predecessore, poi per un mandato pieno, e infine, con decisione del 2015, fino al 6 ottobre 2021. Dopo il recesso del Regno Unito, i rappresentanti dei governi degli Stati membri adottavano la dichiarazione contestata, nella quale si affermava, in sostanza, che il mandato dei membri delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione designati in relazione alla partecipazione del Regno Unito all’Unione sarebbe cessato alla data del recesso e che il posto di avvocato generale assegnato al Regno Unito sarebbe rientrato nel sistema di rotazione.

Domande e censure della ricorrente

La ricorrente chiedeva l’annullamento parziale della dichiarazione nella parte in cui, secondo la sua lettura, fissava la fine del suo mandato al 1º febbraio 2020 e costituiva la base giuridica per dichiarare vacante il posto di avvocato generale e provvedere alla sostituzione anticipata.

A sostegno del ricorso, deduceva quattro motivi principali:

  • incompetenza della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;
  • violazione di forme sostanziali;
  • violazione dei Trattati e delle norme giuridiche relative alla loro applicazione;
  • sviamento di potere.

In via preliminare, sosteneva che l’atto, per il suo contenuto e i suoi effetti, fosse imputabile al Consiglio oppure comunque dovesse essere soggetto a controllo giurisdizionale dell’Unione, poiché produceva effetti giuridici vincolanti sulla sua posizione.

Questioni di ricevibilità e giurisdizione

Il Tribunale affronta anzitutto la ricevibilità. Precisa che, ai sensi dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi ex articolo 263 TFUE soltanto contro atti delle istituzioni, organi, uffici o organismi dell’Unione.

Richiama poi la giurisprudenza secondo cui gli atti adottati dai rappresentanti degli Stati membri, quando agiscono non come membri del Consiglio o del Consiglio europeo ma come rappresentanti dei rispettivi governi, non sono soggetti al controllo di legittimità dinanzi ai giudici dell’Unione. Viene inoltre ricordato che gli atti di nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia sono adottati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Ragionamento del Tribunale

Quanto al Consiglio, il Tribunale osserva che dalla stessa dichiarazione risulta che essa non è stata adottata dal Consiglio, ma dalla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri; pertanto il ricorso è irricevibile nei confronti del Consiglio.

Quanto alla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, il Tribunale rileva che:

  • la riunione del 29 gennaio 2020 si è svolta con la partecipazione dei rappresentanti dei governi di 27 Stati membri;
  • essi hanno adottato la dichiarazione nella loro qualità di rappresentanti degli Stati membri, e non come membri del Consiglio;
  • il fatto che il documento riporti il riferimento al Consiglio nel titolo o sia pubblicato sul sito del Consiglio non ne muta la natura giuridica.

Ne consegue che l’atto impugnato è un atto dei rappresentanti dei governi degli Stati membri adottato nell’esercizio delle competenze degli Stati stessi, e non un atto di un’istituzione o di un organismo dell’Unione. Di conseguenza, esso non può essere oggetto di ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Decisione e spese

Il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile senza dover esaminare le altre eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti convenute, né la domanda volta a ottenere che fossero espunti alcuni paragrafi del ricorso. Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese, comprese quelle del Consiglio e della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

Principio affermato

Un atto adottato dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, quando essi agiscono in tale qualità e non come membri di un’istituzione dell’Unione, non è un atto impugnabile dinanzi ai giudici dell’Unione ex articolo 263 TFUE, anche se incide sulla situazione giuridica di un soggetto e abbia rilievo istituzionale per il funzionamento della Corte di giustizia.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale dell’unione europearicorso di annullamentobrexitstatus dei membri della corte di giustiziaammissibilità del ricorso

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