Tribunale, Sentenza T-249/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020. — Casino, Guichard-Perrachon e Achats Marchandises Casino SAS (AMC), già EMC Distribution contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo ‐ Decisione che ordina un accertamento – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Diritto a un ricorso effettivo – Parità delle armi – Obbligo di motivazione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Indizi sufficientemente gravi – Proporzionalità. — Causa T-249/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, ritenendo che il sistema complessivo di tutela giurisdizionale contro gli accertamenti della Commissione sia sufficiente e conforme alla Carta. Ha inoltre respinto la censura di carenza di motivazione. Tuttavia, ha accolto parzialmente il motivo sull’inviolabilità del domicilio, annullando la decisione di accertamento solo nella parte relativa agli asseriti scambi di informazioni sulle future strategie commerciali. Per la prima infrazione, invece, ha ritenuto che la Commissione disponesse di indizi sufficientemente gravi.
Accertamento antitrust della Commissione presso Casino/AMC: validità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 e annullamento parziale della decisione di ispezione per difetto di indizi sufficientemente gravi sulla seconda infrazione contestata
La questione giuridica
Se l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 sia illegittimo per violazione del diritto a un ricorso effettivo, della parità delle armi e dei diritti della difesa; se la decisione di accertamento sia sufficientemente motivata; e se la Commissione disponesse, al momento dell’adozione, di indizi sufficientemente gravi da giustificare l’accertamento, in particolare per la seconda presunta infrazione relativa a scambi di informazioni sulle future strategie commerciali.
Principio di diritto
L’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 non è illegittimo perché, considerato nel suo complesso sistema di rimedi giurisdizionali, non viola il diritto a un ricorso effettivo né la parità delle armi e i diritti della difesa; la Commissione, tuttavia, deve comunque disporre, prima di ordinare un accertamento, di indizi sufficientemente gravi e la decisione dev’essere proporzionata. Nel caso concreto, il Tribunale ha annullato solo la parte della decisione relativa alla seconda presunta infrazione, perché la convenzione pubblica Intermarché e gli altri elementi raccolti non costituivano indizi sufficientemente gravi di scambi segreti di informazioni tra concorrenti.
Norme richiamate
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 CEDU
- Articolo 8 CEDU
- Articolo 13 CEDU
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Decisione 2011/695/UE
- Regolamento (UE) 2017/1001
Accertamento antitrust della Commissione presso Casino/AMC: validità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 e annullamento parziale della decisione di ispezione per difetto di indizi sufficientemente gravi sulla seconda infrazione contestata
Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Casino, Guichard-Perrachon e dalla sua controllata AMC contro la decisione della Commissione che ordinava un accertamento in materia di intese ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003. Il Tribunale esamina sia una eccezione di illegittimità della norma sull’accertamento, sia la motivazione della decisione, sia la sussistenza degli indizi gravi richiesti per legittimare l’ingerenza nel domicilio delle imprese.
Contesto normativo
Il quadro normativo rilevante è dominato dall’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, che disciplina i poteri di accertamento della Commissione presso le imprese. La disposizione prevede, in particolare, che la decisione di accertamento indichi oggetto e scopo, data di inizio, sanzioni e diritto di ricorso, nonché - in caso di ricorso alla forza pubblica - un controllo giudiziario nazionale limitato ad autenticità, arbitrarietà e proporzionalità, restando il controllo di legittimità riservato al giudice dell’Unione. La Corte richiama inoltre gli articoli 47, 48 e 7 della Carta, gli articoli 6, 8 e 13 CEDU, e gli articoli 263, 277, 278 e 296 TFUE.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva adottato il 9 febbraio 2017 una decisione di accertamento nei confronti di Casino e di tutte le società da essa controllate, sulla base di informazioni ricevute su possibili scambi di informazioni con altri operatori, in particolare Intermarché. La decisione descriveva due filoni di sospetta infrazione:
- scambi di informazioni sugli sconti ottenuti e sui prezzi di vendita di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca;
- scambi di informazioni sulle future strategie commerciali, in particolare assortimento, sviluppo dei negozi, e-commerce e politica promozionale.
L’Autorità francese garante della concorrenza aveva chiesto ai giudici nazionali l’autorizzazione preventiva per visite e sequestri, ma poi l’accertamento si era svolto senza ricorso alla forza pubblica. Le ricorrenti avevano contestato la decisione sia in diritto sia nel merito, chiedendone l’annullamento integrale.
Primo motivo: eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003
Le ricorrenti sostenevano che l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 fosse illegittimo perché non garantirebbe un ricorso effettivo contro le modalità di svolgimento degli accertamenti e non rispetterebbe la parità delle armi, poiché l’impresa non avrebbe accesso agli indizi che hanno giustificato l’ispezione.
Il Tribunale respinge innanzitutto le eccezioni di irricevibilità sollevate da Commissione e Consiglio. Precisa che l’eccezione è ricevibile nei limiti in cui riguarda le disposizioni dell’articolo 20 che costituiscono base della decisione impugnata, cioè i paragrafi 1 e 4.
Sul merito, il Tribunale afferma che il sistema complessivo di tutela giurisdizionale è sufficiente:
- la legalità dello svolgimento dell’accertamento può essere contestata nel ricorso contro la decisione finale sanzionatoria;
- possono essere impugnati anche singoli atti adottati nel corso dell’accertamento, se dotati di effetti giuridici autonomi;
- è possibile chiedere provvedimenti provvisori;
- è possibile agire per responsabilità extracontrattuale;
- resta, in via generale, la possibilità di ricorso contro la decisione di accertamento stessa.
Applicando i criteri elaborati dalla Corte EDU in materia di controllo giurisdizionale delle visite domiciliari, il Tribunale ritiene rispettate le quattro condizioni del ricorso effettivo: effettività, efficacia, certezza e termine ragionevole. Analogamente, esclude la violazione del principio di parità delle armi e dei diritti della difesa, osservando che la Commissione non è tenuta a comunicare gli indizi già nella fase preliminare, per non compromettere l’efficacia delle indagini.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale respinge anche il motivo fondato sull’articolo 296 TFUE. La decisione di accertamento, per sua natura, non deve contenere tutti gli elementi di fatto e di prova in possesso della Commissione, né la qualificazione giuridica completa delle infrazioni sospettate. È sufficiente che indichi con precisione l’oggetto e lo scopo dell’accertamento e che faccia apparire che la Commissione disponeva di indizi sostanziali e gravi. Nel caso concreto, la decisione descriveva in modo abbastanza preciso i mercati interessati, la natura delle condotte sospette e il modo in cui le ricorrenti sarebbero state coinvolte.
Inviolabilità del domicilio e proporzionalità
Il Tribunale ricorda che l’articolo 7 della Carta tutela anche le persone giuridiche e si applica agli accertamenti antitrust, che costituiscono un’ingerenza nella sfera privata e professionale dell’impresa. Verifica quindi se la decisione sia proporzionata e non arbitraria.
Sotto il profilo della proporzionalità, il Tribunale ritiene che:
- la mancata identificazione nominativa di tutte le società e di tutti i locali non renda illegittimo l’accertamento, perché la combinazione tra destinatari della decisione e oggetto dell’ispezione consente di delimitare sufficientemente il perimetro;
- la mancanza di una data finale non comporti illimitatezza, poiché vale il limite del termine ragionevole;
- la scelta della data di inizio, vicina alla scadenza negoziale annuale con i fornitori, non sia di per sé sproporzionata e le ricorrenti non abbiano provato un pregiudizio intollerabile.
Indizi sufficientemente gravi: criteri generali
Il Tribunale ribadisce che, per ordinare un accertamento, la Commissione non deve già disporre della prova dell’infrazione, ma soltanto di indizi sostanziali e gravi che facciano sorgere un ragionevole sospetto. Tali indizi possono provenire da terzi, non devono rispettare il formalismo richiesto per le prove pienamente acquisite nel procedimento e vanno valutati complessivamente.
Prima infrazione: indizi sufficientemente gravi confermati
Quanto agli scambi di informazioni sugli sconti e sui prezzi di servizi ai fabbricanti, il Tribunale ritiene che la Commissione disponesse di indizi sufficientemente gravi. In particolare, numerosi fornitori avevano descritto richieste parallele e convergenti di sconti da parte delle alleanze di distribuzione interessate, con riferimenti coerenti a possibili scambi di informazioni tra Casino/ICDC e Intermarché/AgeCore. Le ipotesi alternative prospettate dalle ricorrenti non risultavano sufficientemente plausibili da neutralizzare il sospetto anticoncorrenziale.
Seconda infrazione: mancanza di indizi sufficientemente gravi
Diverso l’esito per la seconda ipotesi, relativa agli scambi sulle future strategie commerciali. Il Tribunale osserva che il principale elemento addotto dalla Commissione era la convenzione Intermarché del 21 settembre 2016, durante la quale un rappresentante del gruppo Casino, presente in qualità di coamministratore di una joint venture e sotto obblighi di riservatezza, aveva assistito a presentazioni pubbliche di strategie commerciali della Intermarché.
Il Tribunale considera però che tali informazioni erano state rese pubbliche: la convenzione si era svolta davanti a oltre 400 fornitori e ai giornalisti, e i temi trattati erano stati riportati sulla stampa specializzata. Per questo motivo, non potevano essere qualificati come scambi segreti di informazioni tra concorrenti ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Anche il richiamo ai cosiddetti "bonus di innovazione" non bastava, perché gli elementi non consentivano di distinguerli chiaramente dagli sconti già ricompresi nella prima infrazione.
Il Tribunale conclude quindi che la Commissione non disponeva, per la seconda infrazione, di indizi sufficientemente gravi per giustificare l’accertamento.
Spese e dispositivo
La decisione impugnata viene annullata solo nella parte in cui ordina l’accertamento relativo alla seconda infrazione, mentre il ricorso è respinto per il resto. Ciascuna parte sopporta le proprie spese, compreso il Consiglio interveniente.
Principi ricavati dalla pronuncia
La pronuncia conferma che:
- il sistema dei rimedi previsti dal Trattato, letto insieme alla giurisprudenza dell’Unione, può garantire un controllo giurisdizionale effettivo sugli accertamenti della Commissione;
- la Commissione non deve rivelare all’impresa gli indizi già nella decisione di accertamento;
- la decisione deve comunque essere motivata e basata su indizi gravi e sufficienti;
- quando gli elementi addotti riguardano informazioni pubbliche o rese pubbliche, essi non sono idonei, di regola, a fondare il sospetto di scambi segreti anticoncorrenziali.
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