Sentenza n. 701/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento in parte qua della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Caldiero n. 38 del 19 dicembre 2023, pubblicata all’albo pretorio il giorno 11 gennaio 2024 con cui sono state approvate le “Modifiche al regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare recante modifiche al regolamento comunale sul canone patrimoniale, con nuova disciplina della cartellonistica pubblicitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in parte qua la deliberazione consiliare con cui il Comune aveva modificato il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introducendo una disciplina della cartellonistica pubblicitaria. Sono stati contestati limiti e divieti generalizzati all’installazione degli impianti, inclusi divieti riguardanti ampie porzioni del territorio comunale, marciapiedi pubblici e spazi prospicienti abitazioni. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 23 del Codice della strada, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’art. 41 Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Comune non si è costituito. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adottato una deliberazione consiliare di annullamento in autotutela dell’atto impugnato; la ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto soddisfacimento del proprio interesse e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’annullamento in autotutela della deliberazione impugnata ha eliminato l’atto dall’ordinamento e ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Comune. La decisione è stata motivata anche dal contenuto della deliberazione di autotutela, ritenuto indicativo della fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione annulla l’atto impugnato e ciò determina il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 23 Codice della strada
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale parametro di legittimità della disciplina comunale sulla cartellonistica pubblicitaria; il TAR non ne ha esaminato il merito per effetto della cessazione della materia del contendere.
art. 41 Cost.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai limiti regolamentari all’attività pubblicitaria e alla libertà di iniziativa economica; il TAR non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente l’atto dall’ordinamento e soddisfa pienamente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- In caso di cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto impugnato in autotutela, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base degli atti del giudizio e, in particolare, del contenuto del provvedimento di autotutela.
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