Sentenza del 23/06/2021 n. 5228 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 80 /2021 ACCERTAMENTO - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere probatorio - Documentazione regolare - Insufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento che aveva disconosciuto costi per acquisti di bancali e servizi di trasporto fatturati da due fornitori (ditta individuale XXX e Soc. Coop. XXX) per complessivi €165.845, ritenendoli non provati. Il contribuente aveva esibito fatture e copie dei bonifici; l'Amministrazione eccepiva però l'assenza delle partite IVA nei dati spesometro, la chiusura anteriore delle partite IVA dei fornitori (2011 e 2014), incongruenze tra DDT e fatture, assenza di DDT e di rilievo dei beni tra cespiti o rimanenze, duplicazioni numeriche nelle fatture e descrizioni generiche nei documenti di trasporto, oltre alla mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi da parte dei fornitori. La controversia verteva quindi sulla qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti e sull'onere probatorio a carico del contribuente.
La decisione
La Commissione regionale ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente fosse solo formale e non idonea a dimostrare l'effettività dei rapporti economici. Sono stati valorizzati come indizi di fittizietà la chiusura delle partite IVA dei fornitori, l'assenza di documenti di trasporto e dell'iscrizione dei beni tra cespiti o rimanenze, le duplicazioni nella numerazione delle fatture, le descrizioni generiche e l'assenza dei soggetti nelle banche dati spesometro e nelle dichiarazioni dei redditi. La pluralità dei rapporti è stata considerata elemento che indica possibile consapevolezza della fittizietà. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
Principio sull'onere della prova (orientamento giurisprudenziale in materia di operazioni oggettivamente inesistenti)
La sentenza applica il principio secondo cui, in caso di operazioni sospette di fittizietà, grava sul contribuente l'onere di allegare elementi che dimostrino l'effettività dei rapporti economici; la regolarità formale dei documenti (fatture, bonifici) non è di per sé sufficiente.
Indicatori di fittizietà usati in sede di accertamento (giurisprudenza fiscale consolidata)
Viene ritenuto significativo, ai fini probatori, l'insieme di elementi quali la chiusura delle partite IVA dei fornitori, l'assenza nelle comunicazioni spesometro, l'assenza di DDT o documenti che attestino consegne, incongruenze nelle descrizioni e duplicazioni numeriche delle fatture; tali elementi, se non contrastati da prove dell'effettività, fondano la qualificazione come operazioni oggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- L'esibizione di fatture e prove di pagamento (bonifici) può non essere sufficiente: è necessario fornire elementi idonei a dimostrare la reale esecuzione delle prestazioni o consegne (DDT, contratti, ricevute di consegna, attestazioni del trasporto).
- L'assenza del fornitore nelle banche dati (spesometro), la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali da parte del fornitore e la chiusura anteriore della partita IVA sono indizi gravi che l'Amministrazione può valorizzare come prova della fittizietà delle operazioni.
- In presenza di incongruenze documentali (duplicazione numerazione fatture, descrizioni generiche, discrepanze tra DDT e fatture) il giudice tributario può considerare inadeguata la mera prova formale e richiedere elementi probatori integrativi che dimostrino l'effettività economica.
- La pluralità di rapporti con lo stesso soggetto sospetto può rafforzare la presunzione di conoscenza della fittizietà da parte del contribuente anziché attenuarla; non è automaticamente segno di genuinità.
- In casi analoghi il contribuente dovrebbe preventivamente raccogliere e conservare documentazione autonoma e verificabile (es. registrazioni in magazzino, annotazioni nei cespiti o rimanenze, DDT firmati, contratti, dichiarazioni del fornitore, conferme da terzi) atta a provare la concreta esecuzione delle operazioni.
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