Sentenza del 30/06/2015 n. 2926 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ISTANZA DI RIMBORSO - INCENTIVO ALL'ESEDO - NORMA INTERNA INCOMPATIBILE CON L'ORDINAMENTO EUROPEO - Dies a quo - Rilevanza della data del pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione delle somme versate in eccedenza in relazione all’incentivo all’esodo. La pretesa si fondava sull’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea della norma interna che, all’epoca del pagamento, escludeva o limitava il beneficio. La questione riguardava soprattutto l’individuazione del dies a quo del termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973: secondo il contribuente, il termine avrebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia che aveva accertato l’incompatibilità della disciplina nazionale; secondo l’Amministrazione, invece, decorreva dal pagamento del tributo.
La decisione
La domanda di rimborso è stata respinta. È stato stabilito che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale e si applica a ogni ipotesi di indebito tributario, indipendentemente dalla ragione per cui il versamento è risultato non dovuto. Il termine decorre dal momento del pagamento e non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea. La tutela del contribuente rimasto inerte durante il periodo di vigenza della norma nazionale è stata ritenuta recessiva rispetto all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
termine di decadenza di 48 mesi
La disposizione è stata interpretata come norma generale applicabile a qualsiasi richiesta di rimborso di somme tributarie indebitamente versate. Il termine decorre dalla data del pagamento, anche quando l’indebito derivi dalla successiva dichiarazione di incompatibilità della norma nazionale con il diritto dell’Unione europea.
Principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche
Prescrizione e decadenza tutelano la stabilità dei rapporti giuridici. Tale esigenza può prevalere sulla possibilità di ottenere il rimborso quando il contribuente non abbia esercitato tempestivamente il proprio diritto.
Diritto dell’Unione europea e sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea
La pronuncia europea che dichiara incompatibile una norma interna non sposta, di regola, il dies a quo del termine decadenziale nazionale per chiedere il rimborso del tributo già pagato.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria nazionale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea, il termine per chiedere il rimborso può decorrere comunque dalla data del pagamento e non dalla data della sentenza europea.
- Il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere considerato, in linea generale, applicabile a tutte le ipotesi di versamento indebito, salvo specifiche disposizioni derogatorie.
- La successiva modifica dell’interpretazione giuridica o la pronuncia di un giudice sovranazionale non riapre automaticamente termini già scaduti.
- Per preservare il diritto al rimborso, il contribuente dovrebbe presentare tempestivamente l’istanza entro il termine decorrente dal pagamento, anche quando sia pendente una questione sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto europeo.
- La certezza dei rapporti giuridici costituisce un limite alla possibilità di far valere tardivamente pretese restitutorie fondate su una successiva pronuncia giudiziaria.
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