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Sentenza

Sentenza del 17/01/2018 n. 980 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva versato, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale ritenute dovute, ulteriori 167.082,00 euro in relazione a un trasferimento immobiliare stipulato il 4 luglio 2006, data di pubblicazione del D.L. n. 223 del 2006 (decreto Bersani). Avendo ritenuto applicabile la disciplina previgente, più favorevole, chiedeva il rimborso della maggiore somma versata. Il ricorso è stato proposto contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate. La questione centrale riguardava il rapporto tra l'art. 36, comma 15, del D.L. n. 223 del 2006, che prevedeva l'abrogazione dell'agevolazione con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto, e l'art. 40-bis della legge di conversione n. 248 del 2006, che stabiliva una disciplina transitoria per gli atti compiuti il giorno stesso della pubblicazione del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 40-bis del D.L. n. 223 del 2006. Ha stabilito che l'art. 40-bis costituisce una norma transitoria speciale, prevalente sulla regola generale dell'art. 36, comma 15, e che si applica a tutti gli atti stipulati il giorno della pubblicazione del decreto in conformità alla normativa previgente, non soltanto alle eventuali sanzioni. Pertanto, per l'atto stipulato il 4 luglio 2006 doveva applicarsi la disciplina previgente e la società aveva diritto al rimborso dell'imposta versata in eccesso. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso introduttivo della società. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3

    Prevedeva, per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, l'applicazione dell'imposta di registro all'1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione dell'utilizzazione edificatoria entro cinque anni.

    La disposizione costituiva la disciplina agevolativa previgente applicabile al trasferimento immobiliare oggetto della controversia.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15

    Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La norma ha abrogato l'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, stabilendo in via generale l'efficacia dell'abrogazione dalla data di entrata in vigore del decreto.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 40-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 248 del 2006

    Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La norma è stata qualificata come disciplina transitoria speciale e derogatoria rispetto all'art. 36, comma 15. Essa differisce l'entrata in vigore del nuovo regime per gli atti compiuti il giorno della pubblicazione del decreto e opera per l'intero regime impositivo, non soltanto per le sanzioni.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stato il parametro processuale invocato dalla società per denunciare l'erronea interpretazione dell'art. 40-bis da parte della Commissione tributaria regionale.

Massime di principio

  • Quando una norma generale e una successiva norma transitoria disciplinano la stessa situazione temporale, la norma transitoria speciale prevale sulla regola generale secondo il criterio lex specialis derogat generali.
  • In caso di modifiche fiscali entrate in vigore durante la giornata di pubblicazione del provvedimento, occorre verificare attentamente eventuali disposizioni transitorie riferite agli atti compiuti nello stesso giorno.
  • Una disposizione transitoria che esclude che l'atto conforme alla disciplina previgente costituisca una violazione tende a riguardare l'intero regime sostanziale applicabile, non soltanto le sanzioni, salvo che il testo stabilisca espressamente una limitazione.
  • Se il contribuente ha versato imposte maggiori di quelle effettivamente dovute per l'applicazione erronea di una disciplina meno favorevole, può chiedere il rimborso, anche quando l'agevolazione non sia stata espressamente richiesta, salvo i casi in cui la legge richieda una specifica istanza o una manifestazione di volontà.
  • Nel valutare la disciplina applicabile a un atto soggetto a riforma normativa, sono rilevanti la data esatta dell'atto, la data di pubblicazione ed entrata in vigore della legge, il contenuto delle norme transitorie e il principio di tutela dell'affidamento.

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