Cassazione Civile, Ordinanza n. 23043/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la fornitura e installazione di un impianto destinato a far defluire il cioccolato tra due serbatoi mescolatori. Nel corso del giudizio era stata accertata l'esistenza di un vizio dell'opera e si discuteva, tra l'altro, del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatrice e della decorrenza degli interessi moratori sul credito. Dopo un primo intervento della Cassazione, che aveva cassato la precedente sentenza d'appello solo sulla questione della decorrenza degli interessi, il giudice del rinvio aveva fissato la decorrenza dal 12 ottobre 2016, ritenendo che il credito fosse divenuto liquido ed esigibile con la sentenza di secondo grado passata in giudicato. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto enunciato nella precedente cassazione, perché avrebbe considerato una pretesa di eliminazione dei vizi non corrispondente alla domanda effettivamente proposta dalla committente e avrebbe ignorato che il credito dell'appaltatrice era già stato liquidato in primo grado; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., per asserita carenza di motivazione sulla scelta di far decorrere gli interessi dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado anziché da quella di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non specificava adeguatamente quali parti degli atti e delle decisioni di merito fossero rilevanti per sostenere la tesi della ricorrente, richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e la necessità di indicare e localizzare gli atti su cui esso si fonda. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la censura di vizio motivazionale non denunciava una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, e comunque la sentenza rescindente aveva già affermato che il credito dell'appaltatrice diviene esigibile solo quando la decisione che lo liquida è definitiva. Di conseguenza è stato confermato che gli interessi decorrono dal momento in cui il credito diventa liquido ed esigibile in via definitiva, ossia dalla sentenza di appello passata in giudicato sul punto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente.
art. 394 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
Nel giudizio di rinvio non possono essere riesaminate questioni incompatibili con il principio di diritto già fissato dalla Cassazione.
art. 132, comma 2, c.p.c.
È denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca in modo assoluto, è apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La censura è stata proposta come nullità della sentenza per violazione di norme processuali e carenza motivazionale.
art. 4 d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi non sono dovuti se il credito non è ancora definitivamente liquido ed esigibile.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi strettamente al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, senza discostarsene nella ricostruzione dei fatti o nella qualificazione delle domande rilevanti per il tema devoluto.
- In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi deduce l'erronea applicazione degli atti processuali deve indicare con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo processuale; la mancata localizzazione dell'atto rende il motivo inammissibile.
- La censura per vizio di motivazione è ammissibile solo se denuncia un'anomalia motivazionale radicale e percepibile dal testo della sentenza, non la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- In materia di appalto, quando il pagamento del corrispettivo è impedito dalla presenza di vizi dell'opera e il credito sia controverso, gli interessi decorrono solo dal momento in cui il credito diventa definitivamente liquido ed esigibile.
- Se la decisione rescindente ha già stabilito il criterio di decorrenza degli interessi, il giudice del rinvio deve applicarlo in coerenza con quel principio e con l'effetto del giudicato formatosi sulla questione decisa.
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