Sentenza n. 1523/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza - della Sentenza n. 8672/2024 pubbl. il 06/09/2024 RG n. 10933/2024 del Tribunale di Roma - sez. lavoro Giudice dott. Francesco Rigato notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 10/11/2024 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle trattenute stipendiali relative all'indennità integrativa speciale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte delle amministrazioni intimate, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione lavoro. Il giudicato aveva accertato il diritto della dipendente a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il servizio svolto all'estero, senza la trattenuta dell'indennità integrativa speciale, nonché il diritto alla restituzione delle somme trattenute, pari a euro 538,30 mensili dal 13 ottobre 2022 e, secondo la condanna, dal luglio 2023 fino all'attualità, oltre agli interessi legali, e delle ulteriori trattenute di euro 280,73 mensili indicate in busta paga come arretrati a debito. La ricorrente ha lamentato che l'inadempimento è proseguito anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Le amministrazioni si sono costituite con un atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che, a fronte del giudicato, l'amministrazione non aveva dedotto né provato l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale e non aveva giustificato la propria inerzia. Ha quindi dichiarato l'obbligo delle amministrazioni di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere all'esecuzione entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo alla sua natura essenzialmente esecutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato e non giustifichi la propria inerzia, il giudice deve dichiarare l'obbligo di esecuzione del giudicato e fissare un termine per adempiere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda all'esecuzione del giudicato qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato; l'intervento commissariale può essere subordinato a una richiesta della parte vittoriosa.
- L'esecuzione del giudicato relativo alla restituzione di somme illegittimamente trattenute comprende il pagamento degli importi riconosciuti dal titolo giudiziale e degli interessi legali maturati fino al saldo.
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