Sentenza del 04/11/2015 n. 22499 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato per cassazione le sentenze della Commissione tributaria centrale che avevano ritenuto tempestivi gli appelli dell'Amministrazione finanziaria e, decidendo nel merito, avevano respinto i ricorsi introduttivi contro gli avvisi di liquidazione. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, sostenendo che la Commissione avesse deciso oltre i limiti della domanda. Gli avvisi riguardavano la rideterminazione del valore di un'azienda ceduta nel 1988: il valore complessivo era stato elevato da 600 milioni a 896 milioni di lire, mediante aumento dei valori attribuiti all'azienda, ai fabbricati e ai terreni.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per connessione. Li ha dichiarati inammissibili nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché il Ministero non era stato parte dei precedenti gradi di giudizio, e li ha rigettati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione: le contribuenti avevano contestato originariamente gli avvisi soltanto per difetto di motivazione e la Commissione tributaria centrale aveva deciso entro i limiti del thema decidendum, dopo aver ritenuto tempestivi gli appelli dell'Ufficio. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse ultrapetizione, perché la decisione della Commissione tributaria centrale era rimasta entro i limiti delle contestazioni originariamente proposte dalle contribuenti, riguardanti esclusivamente il difetto di motivazione degli avvisi.
Art. 360 c.p.c., commi 1, nn. 3, 4 e 5
Sono i parametri invocati per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, error in procedendo e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto comunque infondato il motivo, a prescindere dalla precisa qualificazione del vizio processuale.
Art. 274 c.p.c.
Consente la riunione di cause connesse. La Corte lo ha applicato anche nel giudizio di cassazione, riunendo i due ricorsi relativi alla medesima operazione e a decisioni sostanzialmente identiche.
Art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Disposizione transitoria che ha mantenuto applicabile, nella controversia, la disciplina previgente del processo tributario.
Art. 29 D.P.R. n. 636/1972
La disciplina del rinvio imponeva alla Commissione centrale di rinviare la causa solo quando fosse necessario rinnovare valutazioni estimative o decidere sulla misura delle sanzioni. Poiché la controversia riguardava il solo difetto di motivazione degli avvisi, la Commissione poteva decidere direttamente senza rinvio.
Art. 366-bis c.p.c.
La norma, relativa al quesito di diritto, era stata abrogata prima della pubblicazione delle sentenze impugnate; pertanto la Corte ha ritenuto superfluo valutare l'idoneità del quesito formulato nei ricorsi.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice deve rispettare i limiti delle contestazioni formulate nel ricorso introduttivo: non può decidere su questioni nuove, ma può esaminare e definire la questione già proposta senza incorrere in ultrapetizione.
- Se il contribuente contesta un avviso esclusivamente per difetto di motivazione, il giudice normalmente deve limitarsi a tale profilo; non può introdurre d'ufficio nuove contestazioni di merito non formulate dalla parte.
- Quando un giudice di appello ritiene tempestivo l'appello dell'Amministrazione, può decidere direttamente la questione rimasta pendente se non ricorrono i presupposti per il rinvio previsti dalla disciplina processuale applicabile.
- La contestazione della motivazione dell'atto impositivo deve essere formulata con precisione: una censura generica può non consentire di introdurre successivamente contestazioni autonome sul valore accertato o sulla stima dell'Amministrazione.
- Il ricorso per cassazione deve essere rivolto contro chi è stato parte del giudizio precedente; l'impugnazione nei confronti di un'amministrazione o di un ente estraneo ai precedenti gradi è inammissibile.
- La riunione di procedimenti connessi è possibile anche in cassazione quando le cause riguardano la stessa operazione, questioni identiche o decisioni sostanzialmente coincidenti.
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