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Ordinanza

Ordinanza n. 7291/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DEL DM DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NOTIFICATO IL 18/05/2023, CON IL QUALE VENIVA DECRETATO IL RESPINGIMENTO DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA K10-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202310055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno, notificato il 18 maggio 2023, con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dalla pronuncia non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede di camera di consiglio istruttoria, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere e lo stato dell'istruzione della causa, rilevando che l'Amministrazione aveva depositato il fascicolo del procedimento e che il ricorrente aveva depositato memoria conclusionale e documentazione integrativa, senza formulare ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha accertato la persistenza dell'interesse del ricorrente alla decisione e ha rilevato la compiuta istruzione della causa allo stato degli atti. Non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza, ma ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. La decisione è stata adottata anche in considerazione degli impegni assunti con il PNRR e del divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. Oscurate le generalità della parte ricorrente per ragioni di tutela dei diritti o della dignità.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    L'Amministrazione deve depositare il fascicolo del procedimento relativo all'atto impugnato.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Il differimento della trattazione è soggetto a limiti, correlati al divieto di rinvio salvo eccezionali motivi.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il differimento della trattazione è soggetto a limiti, correlati al divieto di rinvio salvo eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, persiste l'interesse alla decisione e la causa risulta sufficientemente istruita, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il merito della controversia.
  • La verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e della compiuta istruzione della causa costituisce attività preliminare alla calendarizzazione delle controversie nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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