Sentenza del 15/04/2016 n. 7499 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia, che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999. L'accertamento riguardava l'omessa contabilizzazione di ricavi, la contabilizzazione di costi non di competenza, l'omessa fatturazione di operazioni imponibili, la qualificazione dei mandati a vendere di autovetture usate come permute o compravendite, la fatturazione nel 2000 di vendite effettuate nel 1999 e ricavi desunti da movimentazioni bancarie non giustificate. L'Agenzia contestava inoltre la valutazione della CTR sulle dichiarazioni di terzi, sui questionari e sulla documentazione raccolta durante la verifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al terzo e al quinto motivo e ha rigettato gli altri. Ha stabilito che il principio di competenza fiscale è inderogabile: i ricavi derivanti da vendite effettuate nel 1999 devono essere imputati a tale esercizio, anche se le fatture sono state emesse nel 2000. Ha inoltre riconosciuto alle movimentazioni bancarie non giustificate la natura di presunzione legale, con conseguente inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che tali movimenti non sono riferibili all'attività d'impresa o che sono già stati considerati fiscalmente. La Corte ha invece ritenuto inammissibili o non pertinenti le censure relative alle dichiarazioni di terzi, ai questionari e alla qualificazione dei mandati a vendere, trattandosi in larga parte di valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 109 TUIR, già art. 75 TUIR
Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza occorre avere riguardo per i corrispettivi risultanti da cessioni "alla data di consegna o spedizione dei beni mobili".
Il principio di competenza impone di imputare ricavi e costi all'esercizio in cui economicamente sorgono, indipendentemente dalla data scelta dal contribuente per la fatturazione o registrazione contabile. La regola è inderogabile e non può essere modificata per spostare il reddito in un periodo d'imposta più conveniente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria. L'ufficio non deve dimostrare, operazione per operazione, ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e documentata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Alle stesse condizioni sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti i dati risultanti dai rapporti e dalle operazioni bancarie.
In materia IVA, le risultanze dei conti correnti possono fondare la rettifica quando il contribuente non dimostri la loro irrilevanza fiscale o la loro corretta contabilizzazione.
Art. 360 c.p.c.
In sede di legittimità la Cassazione non può normalmente riesaminare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito. Le contestazioni devono riguardare effettivi errori di diritto o, nei limiti previsti, specifici vizi della motivazione.
Art. 383 c.p.c.
Quando la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza, può rinviare la causa al giudice di merito, che dovrà riesaminare i profili indicati nella decisione di legittimità.
Art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva non consente di disapplicare le regole legali di imputazione temporale dei componenti reddituali. L'imposizione deve però fondarsi su un reddito correttamente determinato secondo le norme fiscali.
Art. 1343 c.c.
La norma è stata richiamata dall'Agenzia in relazione alla presunta simulazione dei mandati a vendere, ma la relativa censura è stata ritenuta diretta a ottenere una revisione della valutazione di fatto compiuta dalla CTR e non è stata accolta.
Massime di principio
- La data di emissione della fattura non determina necessariamente l'esercizio fiscale di competenza: per le vendite di beni mobili rileva, in linea generale, la consegna o spedizione del bene.
- Il contribuente non può scegliere liberamente l'anno in cui contabilizzare ricavi o costi per ottenere un vantaggio fiscale; eventuali errori di imputazione temporale possono legittimare una rettifica.
- Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate dall'Amministrazione come base dell'accertamento senza la necessità di ulteriori indizi: è il contribuente a dover dimostrare documentalmente la natura non reddituale o già contabilizzata delle operazioni.
- La presenza di più conti correnti, la difficoltà di riconciliazione o l'elevato numero di operazioni non eliminano automaticamente la presunzione bancaria; occorre fornire spiegazioni specifiche per i singoli movimenti o per gruppi omogenei di operazioni.
- Le dichiarazioni di terzi e gli elementi raccolti in verifiche presso altri soggetti possono essere utilizzati solo se adeguatamente portati a conoscenza del contribuente e valutati dal giudice; tuttavia, la Cassazione non riconsidera normalmente il merito della loro attendibilità.
- I contratti denominati "mandati a vendere" non vengono automaticamente riqualificati come permute o compravendite: la riqualificazione richiede elementi probatori concreti che dimostrino la simulazione o la diversa natura economica dell'operazione.
- Nel ricorso per Cassazione è necessario distinguere chiaramente tra errore di diritto e contestazione della ricostruzione dei fatti; le doglianze mirate soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove sono normalmente inammissibili.
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