Sentenza del 30/11/2018 n. 31023 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Accademia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento relativo all’ICI 2010, oltre sanzioni e interessi, per un immobile di sua proprietà adibito ad albergo. Il ricorso contestava, tra l’altro, il presupposto secondo cui non fosse più vigente l’esenzione tributaria soggettiva prevista dal D.Lgs.Lgt. n. 359 del 1944, art. 3. Nel corso del giudizio, tuttavia, l’Accademia aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal D.L. n. 50 del 2017, pagando integralmente quanto dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo che il perfezionamento della definizione agevolata mediante il pagamento integrale delle somme dovute comportasse la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare il merito delle questioni fiscali sollevate. La Corte ha escluso sia la semplice sospensione del processo sia la permanenza dell’interesse dell’Accademia a ottenere una pronuncia sul merito, anche alla luce dello ius superveniens invocato. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs.Lgt. n. 359 del 1944, art. 3
La disposizione prevedeva l’esenzione tributaria soggettiva invocata dall’Accademia. La sentenza di merito aveva ritenuto che tale norma non fosse più vigente; la Corte di cassazione non ha esaminato definitivamente la questione perché il giudizio si è estinto per definizione agevolata.
D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017
La normativa consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Il pagamento integrale delle somme dovute secondo la procedura perfeziona la definizione e determina l’estinzione del giudizio.
Codice di procedura civile, art. 372
Consente il deposito in cassazione di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso o alla sopravvenuta estinzione del processo, come la documentazione comprovante la definizione agevolata e il pagamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1
“Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
La definizione agevolata prevista dalla legge costituisce una causa autonoma di estinzione del processo tributario. L’estinzione riguarda il giudizio e la pretesa risultante dal ricalcolo effettuato nell’ambito della procedura agevolata.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016
La Corte richiama il principio, di portata generale, secondo cui l’adesione a una procedura di definizione agevolata, accompagnata dal pagamento integrale del debito, determina l’estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere.
Regolamento del Comune di Siena per la definizione agevolata delle controversie tributarie, art. 6, n. 8
“Gli effetti del perfezionamento della definizione agevolata [...] prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento”.
Il perfezionamento della definizione agevolata, mediante pagamento nei termini, prevale sugli effetti delle pronunce non definitive intervenute prima del regolamento.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita tramite una procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente paga integralmente quanto dovuto, il giudizio pendente deve normalmente essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Il giudice può dichiarare l’estinzione anche se non è stata presentata una specifica istanza di sospensione, purché venga ritualmente informato dell’adesione alla definizione e del pagamento integrale.
- Dopo il perfezionamento della definizione agevolata, il contribuente non conserva di regola un interesse attuale a ottenere una pronuncia sul merito della pretesa originaria, neppure per contestare la fondatezza dell’imposizione.
- La definizione agevolata estingue non solo la pretesa fiscale originaria, ma anche l’obbligo risultante dal ricalcolo delle somme dovute in base alla procedura, una volta effettuato il pagamento previsto.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata, le pronunce giurisdizionali non ancora passate in giudicato possono essere superate dagli effetti della definizione, secondo quanto previsto dalla legge e dagli eventuali regolamenti dell’ente impositore.
- L’estinzione del giudizio non equivale a una vittoria nel merito del contribuente o dell’ente: la questione sull’esenzione ICI non è stata decisa dalla Corte, perché il processo è terminato per una causa sopravvenuta.
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