Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30739/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori e il pagamento di differenze retributive, comprese quelle per lavoro straordinario e altre spettanze contrattuali. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo non dimostrato con certezza lo svolgimento di orari eccedenti quelli contrattuali, sulla base di testimonianze ritenute limitate, contraddittorie e non idonee a ricostruire con precisione gli orari effettivi. In cassazione il lavoratore ha proposto sei motivi, tutti incentrati su omessa pronuncia, motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi, sostanzialmente contestando la valutazione delle prove testimoniali e documentali, la maggiore attendibilità attribuita ai testimoni della controparte e il mancato rilievo di fotografie, fogli di presenza e deposizioni che, a suo dire, avrebbero provato l'orario di lavoro e le mansioni effettivamente svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, sotto la veste formale di vizi di motivazione, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente, comprensibile e logicamente percepibile; inoltre non è stato dedotto in modo conforme ai requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. un vero fatto storico decisivo omesso, ma solo una diversa lettura delle testimonianze e degli elementi istruttori. Quanto al lavoro straordinario, la Corte ha ribadito che la prova grava sul lavoratore e deve essere rigorosa, specifica e puntuale, non potendo supplirvi una valutazione equitativa del giudice. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato per censurare omessa pronuncia e motivazione apparente, ma la Corte esclude che i vizi denunciati ricorrano, perché la sentenza d'appello contiene una motivazione percepibile e non meramente apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza per difetto di motivazione richiede una carenza radicale o una motivazione solo apparente, evenienze escluse nel caso concreto

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione, ma non violato, poiché la decisione di merito espone il percorso logico seguito

  • art. 111 Cost.

    evocato quale parametro costituzionale della motivazione, ma la Corte ritiene che il requisito sia rispettato

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera contestazione della valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    impone un'interpretazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti richiamati nel ricorso

  • art. 2697 c.c.

    la prova dei fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario incombe sul lavoratore che lo pretende

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando manchi in modo assoluto, sia incomprensibile o non consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; non basta che la parte non condivida la valutazione delle prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori né la diversa lettura delle testimonianze.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la scelta tra contenuti informativi possibili delle prove appartiene al giudice di merito.
  • Chi domanda il compenso per lavoro straordinario deve allegare e provare in modo rigoroso sia l'esistenza dell'orario normale sia la prestazione eccedente, oltre alla relativa misura; in difetto non può intervenire una liquidazione equitativa del giudice.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.