Sentenza del 16/12/2015 n. 274 - Comm. Trib. Prov. Asti
Insussistenza del reato - Documenti idonei ad integrare la fattispecie di reato - Fattispecie di reato di cui alla l. 74/2000 e raddoppio dei termini - Raddoppio dei termini e effettivo invio della denuncia. - Attività ispettiva avviata successivamente alla decadenza dei termini ordinari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sostenendo l'insussistenza dei reati tributari previsti dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2 del d.lgs. n. 74/2000, per mancanza degli elementi oggettivi della fattispecie e per l'inidoneità dei documenti utilizzati a integrare il reato. Ha inoltre contestato il raddoppio dei termini di decadenza, rilevando che le fattispecie del d.lgs. n. 74/2000 riguardano le imposte sui redditi e l'IVA, ma non l'IRAP, e che non vi sarebbe stato un effettivo e tempestivo invio della denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. L'attività ispettiva sarebbe stata avviata quando i termini ordinari di accertamento erano già scaduti.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. In assenza di una condotta concretamente riconducibile ai reati tributari e di tutti gli elementi costitutivi del reato, non sussisteva l'obbligo di denuncia penale e non poteva operare il raddoppio dei termini. Il raddoppio non è comunque applicabile agli accertamenti relativi all'IRAP, poiché tale imposta non rientra nelle fattispecie penali previste dal d.lgs. n. 74/2000. È stata inoltre affermata l'illegittimità dell'accertamento fondato su attività ispettive iniziate dopo la scadenza dei termini ordinari, anche qualora fosse astrattamente ipotizzabile un reato tributario.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 74/2000
La fattispecie penale richiede la presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; non è sufficiente la mera irregolarità fiscale o l'utilizzo di documenti privi dell'idoneità probatoria richiesta dalla legge.
Art. 2, d.lgs. n. 74/2000
Il reato presuppone l'utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti aventi il valore probatorio previsto dalla normativa tributaria primaria. Non può essere esteso a qualsiasi documento, in ossequio ai principi di legalità e tassatività.
Art. 331 c.p.p.
L'obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale acquisisce una notizia di reato concreta e qualificata; la denuncia deve essere effettivamente inviata e non può essere ricavata soltanto in via ipotetica dall'esito dell'accertamento fiscale.
D.lgs. n. 74/2000
Le fattispecie penali tributarie considerate riguardano le imposte sui redditi e l'IVA e non prevedono, in quanto tali, un reato specifico relativo all'IRAP.
Art. 8, comma 2, legge n. 23/2014
Il raddoppio dei termini si verifica soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza.
Il raddoppio dei termini non dipende dalla sola astratta configurabilità di un reato, ma richiede l'effettivo e tempestivo invio della denuncia penale, salvi gli effetti degli atti già notificati nei casi previsti dalla legge.
Cass. pen., Sez. III, n. 11147 del 22 marzo 2012
È richiamata a sostegno dell'esclusione dell'IRAP dall'ambito dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e, quindi, dell'inapplicabilità del raddoppio dei termini per tale imposta.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 154/E del 4 agosto 2000
È richiamata per confermare che le fattispecie penali tributarie considerate operano con riferimento alle imposte sui redditi e all'IVA, non all'IRAP.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può fondarsi su una mera ipotesi astratta di reato: occorrono una concreta fattispecie penale e l'effettivo invio tempestivo della denuncia.
- In materia penale tributaria, il principio di legalità impone un'interpretazione tassativa: solo le fatture o i documenti espressamente idonei secondo la normativa tributaria possono integrare il reato, non qualsiasi irregolarità documentale.
- Se manca l'elemento materiale del reato, non sorge l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p. e non può essere utilizzato il raddoppio dei termini.
- Il raddoppio dei termini non è automaticamente applicabile a ogni imposta: occorre verificare che l'imposta interessata rientri nell'ambito delle fattispecie penali tributarie previste dalla legge.
- Un'attività ispettiva iniziata dopo la scadenza del termine ordinario non può normalmente riaprire i termini mediante una successiva qualificazione penale dei fatti, se non ricorrono tutti i presupposti legali per il raddoppio.
- La verifica deve essere condotta distinguendo tra la fondatezza sostanziale della contestazione fiscale, la configurabilità del reato, la data e il contenuto della denuncia e la data di avvio dell'attività ispettiva.
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