Cassazione Civile, Ordinanza n. 31205/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso della maggiore IRPEF versata a titolo di ritenuta d'acconto su ratei di pensione sostitutiva erogati in via provvisoria dal fondo pensione ad alcuni aderenti, poi restituiti al fondo al netto delle ritenute quando i medesimi hanno maturato la pensione di vecchiaia e hanno ricevuto dall'INPS gli arretrati pensionistici, anch'essi tassati alla fonte. La CTR ha accolto l'appello del fondo e ha riconosciuto il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR, del D.M. 5 aprile 2016 e dell'art. 150 D.L. 34/2020, sostenendo che il fondo, quale sostituto d'imposta, non fosse legittimato a chiedere il rimborso; (2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, deducendo la tardività delle istanze di rimborso; (3) nullità della sentenza per carenza motivazionale sul quantum del rimborso. Il fondo ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che il sostituto d'imposta possa concorrere nella legittimazione alla domanda di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 e che il termine decadenziale decorra dal momento in cui il versamento diventa indebito, cioè dal riconoscimento degli arretrati pensionistici da parte dell'INPS. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza d'appello era priva di una motivazione effettiva sul determinazione degli importi rimborsabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata quale parametro di legittimità per dedurre violazione di legge nei primi due motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata quale parametro per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione
art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la disposizione, nella formulazione ante 2013, non esclude la possibilità di ricorrere alla procedura generale di rimborso; nella formulazione post 2013 disciplina la deduzione/rimborso delle somme restituite al soggetto erogatore quando la restituzione avviene al lordo delle ritenute originarie
art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147
ha modificato l'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR, introducendo una disciplina specifica per le somme restituite al lordo delle ritenute
D.M. 5 aprile 2016
attuativo delle modalità di rimborso previste dalla disciplina novellata dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR
art. 150 D.L. 34/2020
richiamato nel motivo di ricorso dell'Ufficio in relazione alla legittimazione al rimborso
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
attribuisce la legittimazione al rimborso sia al soggetto che ha effettuato il versamento sia al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta; il termine decorre dal momento in cui il versamento diviene indebito
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come termine decadenziale residuale per la domanda di rimborso in via ordinaria
art. 380.1 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale con controricorso e memoria
Massime di principio
- In materia di rimborsi di ritenute indebitamente versate, la legittimazione ad agire ex art. 38 d.P.R. 602/1973 spetta, in via concorrente, sia al sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento sia al sostituito/percipiente delle somme tassate.
- La disciplina speciale dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR non esclude, salvo espressa previsione contraria, l'utilizzo della procedura generale di rimborso prevista dall'art. 38 d.P.R. 602/1973.
- La previsione dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR, nella formulazione successiva alla modifica del 2013, opera per le somme restituite al soggetto erogatore al lordo delle ritenute originarie; solo in tale ipotesi il contribuente può dedurre o chiedere il rimborso dell'imposta correlata.
- Il termine di decadenza per chiedere il rimborso non decorre necessariamente dalla data del versamento originario, ma dal momento in cui il versamento assume carattere indebito per effetto di un evento sopravvenuto che renda incontrovertibile l'erroneità del pagamento.
- La motivazione della sentenza è affetta da vizio di nullità quando il giudice si limita ad affermare il risultato decisorio sul quantum senza descrivere il percorso logico-giuridico e valutativo che ha condotto a ritenere provato l'importo rimborsabile.
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