Cassazione Penale, Sentenza n. 9175/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revoca della liberazione anticipata concessa al Merlino per sopravvenuta sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) del 14/01/2019: pena di 1 anno per concorso in estorsione aggravata e continuata commessa fino al 2013 con percezione di proventi estorsivi a favore dei familiari. Il ricorrente contestava: 1) l'uso della sentenza di patteggiamento per revocare il beneficio poiché tale sentenza non avrebbe pienamente accertato i fatti; 2) carenza di motivazione del Tribunale di sorveglianza rispetto al percorso rieducativo svolto e alla presunta mancata percezione dei proventi durante la detenzione; 3) illegittimità della revoca con riguardo a semestri successivi alla consumazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 54 ord. pen. nella versione interpretata dopo la declaratoria di illegittimità parziale, per cui la condanna per delitto commesso durante l'esecuzione comporta la revoca se la condotta è incompatibile con il mantenimento del beneficio. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che equipara la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) alla sentenza di condanna ai fini della revoca (anche per effetto dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p.), rigettando l'eccezione di contrasto giurisprudenziale. Ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio del Tribunale di sorveglianza secondo cui la continuata percezione del "pizzo" nel 2013 è indice di una adesione fittizia al trattamento rieducativo e quindi incompatibile con la liberazione anticipata; inoltre ha ritenuto generica l'eccezione sui semestri e ha richiamato l'accertamento temporale fatto dal Tribunale di sorveglianza (revoca fino al semestre decorrente dal 12 agosto 2013). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 ordinamento penitenziario
La norma prevede la revoca della liberazione anticipata per condanna per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione; la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno però richiesto che la revoca avvenga quando la condotta risulti incompatibile con il mantenimento del beneficio
art. 444 cod. proc. pen.
"Applicazione della pena su richiesta delle parti"
La sentenza di applicazione della pena per patteggiamento, sebbene caratterizzata da profilo negoziale, è considerata dalla giurisprudenza idonea a costituire titolo per la revoca della liberazione anticipata in ragione della sua equiparazione legislativa a sentenza di condanna
art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'equiparazione normativa della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna salvo diverse disposizioni di legge, giustificando l'utilizzo della sentenza ai fini della revoca
Corte costituzionale, sent. 23/05/1995 n. 186
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non richiedeva che la condotta sia incompatibile con il mantenimento del beneficio; da ciò deriva la necessità di valutare l'incompatibilità
Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. U, n. 17781/2006 Diop; Sez. 1, n. 49442/2014 Velo; Sez. 1, n. 37931/2006 Mallardo; Sez. 5, n. 12096/2021 Bersani)
Linee giurisprudenziali consolidate che, salvo motivi particolari, riconoscono la rilevanza della sentenza di patteggiamento ai fini della revoca del beneficio per equiparazione alla sentenza di condanna; la Corte ha ritenuto sussistente continuità di orientamento e assente contrasto decisivo nel senso opposto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) può legittimamente costituire titolo per la revoca della liberazione anticipata perché è equiparata a sentenza di condanna ai fini dell'ordinamento penitenziario
- La revoca della liberazione anticipata non è automatica: occorre valutare se la condotta accertata sia incompatibile con il mantenimento del beneficio; la percezione di proventi del reato durante il periodo di beneficio è indice forte di incompatibilità
- Le valutazioni del Tribunale di sorveglianza sul nesso tra condotta criminosa e percorso rieducativo devono risultare motivate; tuttavia, motivazioni fondate su accertamenti processuali (es. percezione del "pizzo" nel 2013) sono sufficienti se prive di vizi logici o giuridici
- Nel censurare la revoca, il ricorrente deve confrontarsi con l'accertamento cronologico effettuato dal Tribunale di sorveglianza e non solo con la formulazione dell'imputazione: la revoca può estendersi ai semestri determinati in base alla prova giudiziale
- Non è sufficiente sostenere in generale l'inidoneità del patteggiamento a provare i fatti: la normativa e la giurisprudenza riconoscono efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento ai fini sanzionatori e penitenziari
- Chi impugna espone il rischio di essere condannato alle spese processuali; è quindi opportuno valutare la forza delle censure di legittimità e la solidità degli elementi probatori contrari
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