Sentenza n. 15368/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del giudizio del 7 luglio 2023 con il quale la Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha ritenuto il ricorrente “non idoneo”, escludendolo, nell’ambito della procedura concorsuale relativa all’assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato, bandita con decreto del Capo della Polizia del 16 febbraio 2023; - di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso ed in particolare dei verbali della commissione preposta, delle schede personali relative agli accertamenti attitudinali con riferimento alla posizione del ricorrente, nonché dell’elenco dei candidati risultati idonei al termine degli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale, collocati in ordine di voto riportato alla prova scritta e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni e della graduatoria definitiva di merito, non meglio conosciuta, o comunque dei provvedimenti conclusivi con cui è verrà disposta l’assunzione in ruolo degli aventi diritto; - ove occorra, nei limiti dell’interesse fatto valere, del bando di concorso approvato con decreto del Capo Polizia del 16 febbraio 2023, nonché del D.M. n. 168/2022, non meglio conosciuto, con cui sono state approvate le direttive tecniche per gli accertamenti attitudinali, nei limiti dell’interesse fatto valere, nonché del D.C.P. del 15 giugno 2023 con cui è stata nominata la commissione per gli accertamenti attitudinali ai sensi dell’art. 24 D.M. n. 168/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale del 7 luglio 2023, con conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale del 7 luglio 2023 e gli atti connessi della procedura concorsuale per l'assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato, bandita il 16 febbraio 2023. Ha inoltre contestato, nei limiti del proprio interesse, il bando, le direttive tecniche sugli accertamenti attitudinali e la nomina della commissione. Il testo non riferisce i vizi di legittimità specificamente dedotti. Con nota del 21 settembre 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento prima della decisione nel merito. Il giudice ha richiamato il principio della disponibilità del processo da parte di chi lo ha attivato: in assenza di interesse alla decisione, il giudice non può pronunciarsi sul merito. Le spese sono state integralmente compensate, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati»
Il ricorso è improcedibile quando, prima della decisione nel merito, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento; il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può procedere all'esame del merito.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
Le circostanze concrete possono giustificare la compensazione integrale delle spese anche nei casi di rinuncia irrituale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice non può pronunciarsi sul merito, poiché il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta, in considerazione delle circostanze del caso concreto, anche nelle ipotesi di rinuncia irrituale.
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