Cassazione Civile, Ordinanza n. 15537/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria recuperava IVA e altri tributi per l'anno d'imposta 2010, in relazione alla compravendita di un'area edificabile. Secondo l'Ufficio, la società consortile figurava come acquirente mentre un'altra società riconducibile agli stessi soggetti e alle stesse famiglie figurava come venditrice, in un'operazione ritenuta fraudolenta e finalizzata a sottrarsi al pagamento dell'IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello della società. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR attribuito efficacia vincolante al decreto di archiviazione penale; con il secondo motivo deduceva nullità per motivazione apparente, per adesione acritica al decreto di archiviazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992. La contribuente, con ricorso incidentale, denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell'art. 57, comma 1, d.P.R. 633/1972 per il mancato esame della eccepita decadenza del potere di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso principale relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, osservando che la CTR aveva aderito in modo acritico al decreto di archiviazione penale senza spiegare le ragioni della propria decisione; ha inoltre accolto il ricorso incidentale della contribuente, perché la CTR era rimasta silente sull'eccezione di decadenza dal potere accertativo, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il dispositivo riportato nel testo contiene una formulazione incongruente sul numero del motivo accolto, ma dalla motivazione emerge chiaramente l'accoglimento del motivo principale sulla motivazione apparente e dell'incidentale sulla decadenza.
Norme richiamate
art. 654 c.p.p.
Il decreto di archiviazione penale non è provvedimento dotato di autorità di cosa giudicata ai sensi della norma e non può essere considerato vincolante nel giudizio tributario.
art. 2697 c.c.
È richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la decisione si concentra soprattutto sull'erroneo uso del provvedimento penale da parte del giudice tributario.
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale per i motivi di ricorso dedotti in cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando è sorretta da motivazione solo apparente, come nel caso di adesione acritica a un provvedimento esterno senza autonoma argomentazione.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la carenza motivazionale della sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Impone una motivazione effettiva anche nel processo tributario; la mera adesione a un provvedimento penale non è sufficiente.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario vigono limiti specifici alla prova, ma sono ammissibili anche presunzioni semplici.
art. 408 c.p.p.
Il decreto di archiviazione emesso ex art. 408 c.p.p. non ha, di per sé, efficacia di giudicato nel giudizio tributario.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente dedotte; il silenzio sulla decadenza integra omessa pronuncia.
art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in relazione alla dedotta decadenza del potere accertativo dell'Ufficio nel settore IVA.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice non può attribuire efficacia vincolante automatica a un decreto di archiviazione penale, che non è un provvedimento coperto da giudicato ai sensi dell'art. 654 c.p.p.
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando si limita a un'adesione acritica a un provvedimento esterno, senza esporre le ragioni dell'autonoma valutazione delle prove e delle difese.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente introdotta, come quella di decadenza dal potere di accertamento, viola l'art. 112 c.p.c. e comporta nullità della sentenza.
- Nel processo tributario il giudice può fondare il proprio convincimento anche su presunzioni semplici, ma deve comunque svolgere una motivazione autonoma e non limitarsi a recepire gli esiti del processo penale.
- La dedotta decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo è questione che, se proposta in modo rituale, richiede espressa decisione del giudice di merito.
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