Cassazione Penale, Sentenza n. 18328/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva ritenuto sussistente il reato di abuso d'ufficio ascritto a Porzio per aver disposto, nella sua qualità di Sindaco di Ponza, un ordine di pagamento in favore di Giuseppe De Santis nonostante quest'ultimo fosse stato dichiarato fallito, consentendogli così di incassare somme sottraendole all'attivo fallimentare. Il ricorso alla Corte di cassazione articolava tre motivi: 1) violazione di legge per presunta assenza del dolo richiesto dall'art. 323 c.p., sostenendo che si fosse trattato di mera negligenza; 2) omessa motivazione rispetto alla dedotta buona fede e all'inconsapevolezza del fallimento; 3) vizio procedurale per non aver dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero relativo al capo B) per mancata enunciazione delle ragioni dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo per abuso d'ufficio sulla base di plurime anomalie procedurali (il Sindaco ha disposto direttamente il pagamento, si è ingerito in tutte le fasi della procedura, ha assunto con un ordine di servizio la responsabilità esclusiva dell'atto), ritenute incompatibili con la mera negligenza. Ha inoltre ritenuto infondato il rilievo sull'omessa risposta alle argomentazioni difensive, richiamando i limiti della revisione di merito in sede di legittimità. Sul punto relativo all'appello del pubblico ministero, la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione in quanto l'ipotesi dedotta (omessa motivazione della pronuncia sul capo B) è un vizio di per sé chiaro che non richiedeva ulteriori specificazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo del reato di abuso d'ufficio (dolo intenzionale) potesse essere desunto da un complesso di elementi di fatto e anomalie nella condotta del pubblico ufficiale, escludendo che la condotta fosse meramente colposa.
art. 581 cod. proc. pen.
In tema di ammissibilità dell'impugnazione, la Corte ha affermato che quando il motivo di appello è fondato sull'omessa motivazione di una pronuncia, tale vizio è di per sé evidente e non richiede ulteriori specificazioni per rendere ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020
La causa è stata trattata in forma cartolare; la norma è richiamata come base procedurale per l'esame del ricorso in sede di legittimità senza udienza pubblica.
art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n.105
Richiamata unitamente alla precedente norma per la disciplina del rito cartolare e delle modalità di trattamento del procedimento durante il periodo emergenziale; rilevanza procedurale e non sostanziale.
Massime di principio
- Per il reato di abuso d'ufficio il dolo può essere desunto anche da una serie di elementi fattuali e anomalie nell'iter amministrativo (intervento diretto dell'amministratore, assunzione di responsabilità esclusiva, interferenza in tutte le fasi), non è necessario un'ammissione esplicita dell'intento; comportamenti sistematici o palesemente incompatibili con la normale gestione possono supportare la sussistenza del dolo.
- In Cassazione è difficile ottenere la riforma quando il motivo invoca una diversa valutazione delle prove: la revisione dei fatti e delle prove è limitata, perciò il ricorrente deve individuare e contestare vizi di diritto o carenze motivazionali specifiche anziché chiedere una rivalutazione del merito.
- La deduzione di buona fede o di ignoranza di circostanze rilevanti (es. il fallimento) deve essere trattata e confutata nel merito già nei gradi precedenti: in sede di legittimità la mera affermazione di buona fede, senza confronto puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata, non è sufficiente.
- Un'appello del pubblico ministero fondato sull'omessa motivazione di una pronuncia può essere ritenuto ammissibile senza l'enunciazione di ulteriori ragioni, perché il vizio è manifesto; dunque l'assenza di dettagli ulteriori non implica automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione della parte pubblica.
- Le procedure 'cartolari' (esame senza udienza) limitano le possibilità di integrazione del dibattimento in Cassazione; chi impugna deve concentrare le censure sui profili di diritto e di motivazione chiaramente traducibili in vizi di legittimità.
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