Sentenza n. 70/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento della scheda valutativa n. d’ordine -OMISSIS-, relativa al periodo 20/10/2016 – 19/10/2017; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 20 ottobre 2016 - 19 ottobre 2017, con giudizio finale "superiore alla media", redatta in sede di riesame dopo l'annullamento della precedente scheda
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nuova scheda valutativa, sostenendo che essa riproponesse la precedente valutazione, con un giudizio finale addirittura peggiorativo rispetto alla prima stesura, che recava la qualifica di "eccellente", nonché rispetto alle pregresse valutazioni, concluse con giudizi di "eccellente con apprezzamento". Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 690 d.P.R. 90/2010, dell'art. 3 d.P.R. 213/2002, dell'art. 6-bis l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., oltre alla violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, sostenendo che il compilatore, avendo già redatto la precedente scheda annullata in sede gerarchica, avrebbe dovuto astenersi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto e contraddittorietà della motivazione, irragionevolezza, insufficienza dell'istruttoria e travisamento dei fatti, evidenziando anche che il compilatore aveva assunto il comando soltanto nella seconda metà del 2016 e contestando l'ingiustificato peggioramento delle valutazioni sia nelle singole voci sia nel giudizio finale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010 individui tassativamente le ipotesi di incompatibilità nella redazione della documentazione caratteristica dei militari. L'annullamento della precedente scheda in sede gerarchica non determina automaticamente l'incompatibilità del medesimo compilatore o revisore, né un obbligo generalizzato di astensione. Un obbligo di astensione può derivare dai principi di imparzialità e buon andamento solo in presenza di fattori oggettivi e fatti gravi, idonei a dimostrare che il giudizio non possa essere sereno, mentre non bastano la precedente impugnazione, l'annullamento della scheda o una fisiologica divergenza di opinioni nei rapporti gerarchici. In mancanza di specifiche ragioni di astensione, l'annullamento della precedente valutazione non deroga alla competenza del superiore che conosce il servizio prestato. Quanto al secondo motivo, il TAR ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sui giudizi contenuti nella documentazione caratteristica, espressione di ampia discrezionalità tecnica: le censure che investono il merito della valutazione sono ammissibili solo in presenza di abnormità, arbitrarietà, manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti, da dimostrare sulla base di elementi oggettivi. Il giudizio finale è adeguatamente motivato quando risulta armonico e consequenziale rispetto ai giudizi analitici delle singole voci; non è necessaria un'esposizione analitica di fatti e circostanze della carriera e le variazioni delle aggettivazioni costituiscono esse stesse la motivazione del giudizio finale. Il giudice ha inoltre ribadito che ciascun periodo valutativo è autonomo e non esiste un diritto del militare alla costanza delle valutazioni o all'immodificabilità in pejus dei giudizi positivi precedenti, ferma la necessità di un'adeguata motivazione in caso di significativo peggioramento rispetto a precedenti stabili. Nel caso concreto, tuttavia, il provvedimento gerarchico che aveva annullato la prima scheda aveva riconosciuto la validità dei giudizi analitici, anche peggiorativi, rilevando soltanto la mancata armonia tra tali giudizi e la qualifica finale. La nuova scheda costituiva quindi il riesame vincolato alla riformulazione peggiorativa del giudizio finale per renderlo coerente con le valutazioni analitiche già ritenute valide. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 690 d.P.R. 90/2010
Le ipotesi di incompatibilità rispetto alla redazione dei documenti caratteristici dei militari hanno natura tassativa.
L'annullamento di una precedente scheda valutativa non determina automaticamente l'incompatibilità o l'obbligo di astensione del medesimo compilatore; in assenza di specifiche cause di astensione, resta ferma la competenza del superiore gerarchico.
art. 3 d.P.R. 213/2002
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica interpretazione autonoma.
art. 6-bis l. 241/1990
I principi generali di astensione possono assumere rilievo anche nella valutazione del personale militare, ma soltanto in presenza di fattori oggettivi e fatti gravi, eccedenti la fisiologica divergenza di opinioni o metodi di lavoro.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento può fondare un obbligo di astensione in presenza di elementi oggettivi che rendano non sereno il giudizio, ma non comporta un'astensione automatica per la sola impugnazione o il solo annullamento di una precedente scheda.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della scheda valutativa può risultare anche sinteticamente dalle valutazioni analitiche delle singole qualità, purché il giudizio finale sia armonico e consequenziale rispetto ad esse.
Massime di principio
- Nella redazione della documentazione caratteristica dei militari, le ipotesi tipiche di incompatibilità previste dalla disciplina speciale sono tassative; l'annullamento di una precedente scheda valutativa non determina, di per sé, l'obbligo del medesimo compilatore di astenersi o una deroga alla competenza del superiore gerarchico.
- I principi generali di imparzialità e buon andamento possono imporre l'astensione del valutatore militare solo quando sussistano elementi oggettivi e fatti gravi, eccedenti la fisiologica divergenza di opinioni, tali da dimostrare che il giudizio non possa essere sereno; non sono sufficienti la precedente impugnazione della scheda, il suo annullamento o la conflittualità ordinaria nei rapporti gerarchici.
- I giudizi contenuti nella documentazione caratteristica dei militari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di abnormità, arbitrarietà, manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti, che devono emergere da elementi oggettivi.
- Il giudizio finale della scheda valutativa è adeguatamente motivato quando mantiene un rapporto di armonia e consequenzialità con i giudizi analitici relativi alle singole qualità; non è necessaria un'analitica esposizione di fatti e circostanze della carriera, poiché le aggettivazioni delle singole voci concorrono a motivare il giudizio complessivo.
- I periodi di valutazione del personale militare sono autonomi e non sussiste un diritto alla conservazione delle qualifiche positive precedenti; tuttavia, un significativo peggioramento rispetto a valutazioni precedenti stabilmente positive deve essere adeguatamente motivato. Tale esigenza è soddisfatta quando il peggioramento del giudizio finale costituisce il necessario adeguamento a valutazioni analitiche già ritenute valide in sede gerarchica.
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