Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17681/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento TARI per l'anno 2021 emesso per un'area di circa 3.000 mq posseduta dalla società ricorrente e classificata dal regolamento comunale nella categoria 'G3' ('parcheggio a pagamento scoperto'). La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che la delibera comunale n. 48/2021, posta a base della tariffa applicata, fosse illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria, perché avrebbe introdotto per la prima volta una specifica tariffa unitaria di euro 3,00/mq per la nuova categoria G3 senza indicare i criteri di calcolo e determinazione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione degli artt. 24 e 132 c.p.c., dall'altro la violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990, 1 commi 650 e ss. l. n. 147/2013 e 7 d.lgs. n. 546/1992, insistendo sulla necessità di motivazione della delibera tariffaria e sulla sua disapplicazione incidentale da parte del giudice tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era chiara e consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; non ricorreva quindi una motivazione apparente al livello del 'minimo costituzionale'. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la delibera comunale di determinazione della tariffa TARI, essendo atto normativo o comunque generale/collettivo, non è soggetta all'obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990; inoltre, la disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo presupposto è possibile solo in presenza di specifici vizi di legittimità e non per il solo dissenso sui criteri discrezionali adottati dal Comune. Nel caso concreto la ricorrente non aveva indicato quale preciso canone legale fosse stato violato né aveva allegato elementi concreti di illegittimità della tariffa. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato solo nel primo motivo come parametro asseritamente violato; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio valorizzando la chiarezza della motivazione complessiva.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione sia solo apparente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ribadisce che consente la disapplicazione incidentale degli atti amministrativi presupposti solo nei limiti dei vizi di legittimità, non per censure di merito o scelte discrezionali dell'ente.

  • art. 16, comma 4, d.P.R. n. 636 del 1972

    Richiamato come antecedente normativo del medesimo principio sulla disapplicazione incidentale nel processo tributario.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    La Corte afferma che l'obbligo di motivazione non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale o collettivo.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato come norma di rinvio ai principi sulla motivazione degli atti amministrativi; non estende l'obbligo agli atti generali.

  • art. 1, commi 650 e ss., l. n. 147 del 2013

    Richiamato come disciplina della TARI nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisi violazione.

  • d.P.R. n. 158 del 1999, artt. 1 e 2 e allegato 1

    Individuato come normativa di riferimento per il metodo normalizzato di determinazione della tariffa del servizio rifiuti.

  • art. 65 d.lgs. n. 507 del 1993

    Citado nella giurisprudenza richiamata: per le delibere tariffarie TARSU non sussiste obbligo di motivazione perché rivolte a una pluralità indistinta di destinatari.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato per affermare che la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti rientra nella discrezionalità tecnica/amministrativa del Comune.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Usato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione della sentenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale rito accelerato di definizione e base per la proposta seguita dalla Corte.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte soccombente a una somma equitativa in favore della controparte, in ragione della conferma della proposta accelerata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica, se il percorso decisionale risulta comunque intelligibile.
  • Nel processo tributario, la disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo presupposto è ammessa solo per vizi di legittimità specificamente dedotti e dimostrati; non è consentita una valutazione di merito della scelta discrezionale dell'ente.
  • Le delibere comunali di determinazione delle tariffe dei tributi locali, quando hanno contenuto generale o collettivo, non sono soggette all'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi individuali.
  • Chi impugna una tariffa tributaria e ne chiede la disapplicazione deve allegare e indicare in modo concreto quale regola legale sarebbe stata violata; la mera contestazione della mancata esplicitazione dei criteri adottati non è sufficiente.
  • La classificazione delle categorie tariffarie con omogenea potenzialità di rifiuti rientra in uno spazio di discrezionalità politico-amministrativa del Comune, sindacabile dal giudice solo nei limiti della legittimità.
  • In materia di TARI/TARSU, il difetto di motivazione della delibera tariffaria non rileva di per sé, ma soltanto se si traduce nella violazione di criteri legali di determinazione della tariffa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.