Sentenza n. 13252/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa adozione di ogni idonea misura cautelare - dell’esito del mancato superamento della prova scritta del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, nei ruoli del personale dell’INPS (n° 355) e dell’INAIL (n° 93) (codice concorso INPS/INAIL/ISP/VIGILANZA), in ragione della pubblicazione in data 30/04/2026 sul sito di riferimento dei punteggi assegnati a ciascuno dei ricorrenti; - ove occorra e nei limiti di interesse dei ricorrenti, degli avvisi pubblicati in data 12/06/2026 recanti le convocazioni per le prove orali, nella parte in cui non includono i nominativi dei ricorrenti; - ove occorra e nei limiti di interesse dei ricorrenti e ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta; - ove occorra e nei limiti di interesse dei ricorrenti e ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale; - di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della conoscenza, della mancata ammissione nel Concorso INPS - INAIL alle prove orali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla prova orale del concorso per 448 funzionari INPS e INAIL, conseguente al mancato superamento della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetto gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il mancato superamento della prova scritta, determinato dall'attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia minima di 21/30, nonché gli atti connessi relativi alle convocazioni per la prova orale, ai verbali di svolgimento e correzione della prova e all'approvazione degli ammessi. La censura sostanziale comune riguardava l'ambiguità di un quesito somministrato nella prova scritta. Formez PA ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo, rilevando che i ricorrenti avevano concorso per amministrazioni, regioni e graduatorie differenti e che il ricorso non riguardava separatamente gli atti riferibili a ciascun candidato, ma indistintamente gli atti relativi a tutte le competenze regionali. È stata quindi contestata l'assenza dei requisiti di identità delle posizioni sostanziali e processuali, degli atti impugnati e delle domande giudiziali necessari per la proposizione di un ricorso collettivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile con sentenza semplificata. Ha ritenuto che la proposizione collettiva fosse priva dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa: identità delle posizioni sostanziali e processuali, identità dell'oggetto delle domande, identità degli atti impugnati e identità dei motivi. In particolare, i ricorrenti avevano partecipato per regioni e graduatorie diverse e avevano impugnato indistintamente atti riferibili a competenze regionali differenti, anche relativi a procedure cui singoli ricorrenti non avevano partecipato. La circostanza che il quesito contestato fosse identico per tutti non è stata ritenuta sufficiente a sanare la diversità degli atti e delle posizioni processuali. Il giudice ha richiamato, quale precedente conforme, la giurisprudenza del TAR Lazio sui limiti del ricorso collettivo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
Il giudice può definire con sentenza semplificata il ricorso manifestamente inammissibile, mediante motivazione sintetica riferita al punto risolutivo o a un precedente conforme.
art. 10 del bando di concorso
Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice mista centrale elabora, per ciascun profilo e ciascuna regione di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, le graduatorie di merito...
La previsione di graduatorie distinte per profilo, istituto e regione contribuisce a escludere l'identità degli atti impugnati quando i ricorrenti partecipano a procedure territoriali differenti.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
È richiamato dal bando in relazione all'efficacia biennale delle singole graduatorie di merito.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile solo quando ricorrono identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, identità dell'oggetto delle domande, identità degli atti impugnati e identità dei motivi di censura, oltre all'assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, tra i ricorrenti.
- La mera comunanza del vizio dedotto o dell'atto presupposto non rende ammissibile un ricorso collettivo se i ricorrenti sono destinatari di atti lesivi distinti, come graduatorie differenziate per amministrazione, profilo o regione.
- Quando un ricorso collettivo impugna indistintamente atti riferibili a graduatorie o competenze territoriali diverse, senza limitare ciascuna domanda all'atto lesivo riguardante il singolo ricorrente, difetta l'identità degli atti impugnati e il ricorso è inammissibile.
- L'identità del quesito o della prova contestata non è sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso collettivo, se restano differenti le graduatorie, gli atti lesivi e le posizioni processuali dei ricorrenti.
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