Cassazione Penale, Sentenza n. 2630/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Napoli, detenuto per reati tra cui l'art.416-bis c.p., aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario. Il Tribunale di Venezia, in sede di appello cautelare ex art.310 c.p.p., confermò il rigetto già disposto dal GIP. Nella decisione il Tribunale aveva valorizzato una relazione medica della direzione della casa circondariale, acquisita d'ufficio fuori udienza il 14/08/2021 e datata 16/08/2021, senza averne dato avviso alla difesa, la quale contestava la violazione del diritto al contraddittorio e la illegittimità dell'acquisizione non comunicata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Napoli. Ha affermato che il tribunale dell'appello cautelare può disporre d'ufficio accertamenti sulle condizioni di salute (anche richiedendo informazioni alla direzione dell'istituto penitenziario), ma che i risultati di tali accertamenti devono essere messi a conoscenza delle parti per garantire il contraddittorio nell'ambito del procedimento camerale. Poiché nel caso concreto il Tribunale di Venezia aveva utilizzato una relazione acquisita fuori udienza senza informare la difesa, è stata rilevata la violazione del contraddittorio; l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio, con l'ingiunzione di adempiere agli obblighi comunicativi.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari e prevede che il tribunale dell'appello possa decidere secondo le forme dell'art.127; legittima il sindacato sulla decisione cautelare e l'adozione di iniziative istruttorie nel rispetto del perimetro dell'appello.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità probatorie del dibattimento; la Corte ritiene inoperativa la sua disciplina nell'appello cautelare, che segue il modello camerale e regole proprie.
art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere di disporre accertamenti sulle condizioni di salute e altre qualità personali dell'imputato, potere che può essere esercitato anche d'ufficio e senza formalità; la Corte include tra tali "accertamenti" anche richieste di informazioni alla direzione dell'istituto penitenziario.
art. 127 cod. proc. pen.
Regola le forme del procedimento camerale; l'art.310 rinvia alle sue forme per lo svolgimento dell'appello cautelare, implicando limiti procedurali e garanzie del contraddittorio.
art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Consente al giudice di disporre accertamenti medici per verificare l'incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo; citata per analogia rispetto ai poteri istruttori del tribunale dell'appello.
art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Stabilisce le sanzioni di nullità per violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione non comunicata della relazione medica integri una violazione rilevante ai sensi di questa norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale sulla comunicazione degli atti; la Corte ha disposto che la cancelleria provveda agli adempimenti comunicativi previsti in vista del nuovo giudizio.
Massime di principio
- Il tribunale dell'appello cautelare può, nell'ambito del devolutum, disporre d'ufficio accertamenti (anche richieste alla direzione dell'istituto penitenziario) sulle condizioni di salute dell'imputato.
- L'esercizio di poteri istruttori d'ufficio non esclude l'obbligo di rispettare il principio del contraddittorio: i risultati degli accertamenti devono essere portati a conoscenza delle parti e le stesse devono avere ragionevole possibilità di contestarli.
- L'acquisizione di nuovi elementi probatori fuori udienza e senza comunicazione alle parti comporta violazione del diritto di difesa e può determinare la nullità del provvedimento impugnato.
- La disciplina probatoria del dibattimento (art.603 c.p.p.) non è direttamente applicabile all'appello cautelare, che segue forme camerali; tuttavia le garanzie essenziali del contraddittorio restano pienamente operative.
- Occorre distinguere il potere istruttorio del tribunale dell'appello dal tribunale del riesame (art.309): quest'ultimo, per ragioni di urgenza e struttura, è meno idoneo a svolgere iniziative istruttorie ampie.
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