Cassazione Penale, Sentenza n. 4905/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia in carcere. Il ricorrente contestava: 1) l'incompatibilità dei difensori (stesso avvocato per più indagati/fermato e coimputati) emersa in sede di udienza di convalida del fermo del 15/11/2021, con conseguente omissione del Giudice di adottare i provvedimenti ex art.106 c.p.p.; 2) la mancata trasmissione del verbale contenente le dichiarazioni del coimputato Lomonaco al Tribunale del riesame, e la violazione del diritto di difesa per l'interrogatorio in assenza del difensore, deducendo nullità degli atti e decadenza della misura ai sensi dell'art.309 comma 10 c.p.p. Il ricorso mirava a dichiarare la nullità o inutilizzabilità degli atti e la revoca della misura cautelare applicata per reati molto gravi (omicidio volontario e rapina aggravata).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale: non sussisteva un'effettiva e attuale incompatibilità idonea a determinare un concreto pregiudizio alla difesa del ricorrente, atteso che dalle dichiarazioni e dagli atti emergeva che lo stesso Dumbovic aveva comunque ammesso forme di coinvolgimento; il verbale non trasmesso risultava peraltro riassunto e utilizzabile perché il contenuto era riportato nel provvedimento di convalida e nell'ordinanza cautelare; la dedotta nullità era, in ogni caso, di regime intermedio e non era stata tempestivamente eccepita o impugnata al momento procedimentalmente opportuno, perciò si era sanata. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione dell'atto al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello cautelare in sede di riesame; utilizzata per inquadrare il rimedio esperito dal ricorrente e per escludere l'applicazione di altre norme (es. art.309 comma 10) non pertinenti all'appello cautelare.
art. 575 cod. pen.
Fatto oggetto del procedimento (omicidio volontario); citata per descrivere i reati a carico del ricorrente.
art. 576 n.1 e n.4 cod. pen.
Circostanze aggravanti riferite all'omicidio contestato; citate per inquadrare la gravità del quadro indiziario.
art. 61 n.2 e n.4 cod. pen.
Circostanze che aggravano la responsabilità penale; inserite nel quadro delle imputazioni.
art. 577 n.4 cod. pen.
Aggravante per lesioni o condotta correlata all'omicidio; citata per descrivere i capi di imputazione.
art. 628 primo e terzo comma nn.1 e 2 cod. pen.
Norme sulla rapina aggravata, contestata congiuntamente all'omicidio; citate per completezza del quadro accusatorio.
art. 106 cod. proc. pen.
Regola sulla incompatibilità dei difensori: prevede che uno stesso difensore non possa assistere più imputati se sussiste conflitto di interessi; la Corte ha ritenuto che la sua inosservanza non produca automaticamente nullità assoluta ma richiede la verifica del concreto pregiudizio.
art. 309 comma 10 cod. proc. pen.
Riferimento alla decadenza della misura cautelare per vizi formali; la Corte ha ritenuto l'eccezione inapplicabile nell'ambito dell'appello cautelare ex art.310 c.p.p.
art. 178 cod. proc. pen.
Prevede le nullità di ordine generale e i termini per la loro rilevazione; la Corte ha classificato l'incompatibilità come nullità a regime intermedio richiamabile nei termini previsti.
art. 179 cod. proc. pen.
Regola sulle nullità assolute (es. assenza del difensore) che non si sanano; la Corte ha distinto l'incompatibilità da questa ipotesi, non ritenendola assimilabile all'assenza assoluta del difensore.
art. 180 cod. proc. pen.
Disciplina le nullità che consente di dedurre in sede di impugnazione della sentenza di primo grado; la Corte ha usato la lettura sistematica di art.180 per stabilire i termini di deducibilità della nullità intermedia anche nelle fasi di convalida/riesame.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma formale sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisione che non comporti rimessione in libertà; applicata per disporre la trasmissione di copia dell'ordinanza.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali); utilizzata per inquadrare i motivi dedotti dal ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul riassunto dei motivi nel ricorso per cassazione; citata ai fini procedurali nella motivazione.
Massime di principio
- La nomina dello stesso difensore a più indagati può dar luogo a nullità solo se esiste un conflitto di interessi concreto, attuale e idoneo a produrre un effettivo pregiudizio alla difesa del singolo; non è sufficiente la mera formalità della coincidenza degli incarichi.
- Le nullità derivanti dall'incompatibilità dei difensori sono di regime intermedio: devono essere eccepite tempestivamente nell'ambito del procedimento a seconda della fase (convalida, riesame, impugnazioni) e possono essere sanate se non dedotte nel momento processualmente opportuno.
- L'assenza assoluta del difensore (nullità di cui all'art.179 c.p.p.) va distinta dall'incompatibilità: la prima è insanabile, la seconda no e richiede la prova del concreto pregiudizio.
- La mancata trasmissione di un verbale non necessariamente invalida il riesame quando il contenuto dello stesso è comunque riportato o riassunto in altri atti decisionali: l'effettiva conoscibilità del contenuto può rendere la produzione non essenziale.
- In sede di Cassazione il sindacato sulle valutazioni di merito è limitato: la Corte verifica la corretta applicazione delle regole logiche e giuridiche da parte dei giudici di merito e la rispondenza della motivazione, ma non rifiuta semplici valutazioni di merito debite ai giudici di merito.
- Per tutelare tempestivamente il diritto di difesa in casi simili, è opportuno eccepire immediatamente l'incompatibilità in udienza, chiedere la sostituzione o la nomina di un difensore diverso e, se necessario, impugnare il provvedimento di convalida nei termini previsti.
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