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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12614/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato di minacce telefoniche: si deduceva l'inutilizzabilità delle registrazioni vocali prodotte in giudizio perché non sarebbe stata verificata l'identità dell'autore né acquisito il supporto telematico/originale delle registrazioni; si sosteneva che i messaggi vocali inviati via WhatsApp rientrano nella categoria della corrispondenza (richiamando la Corte costituzionale n. 170/2023) e quindi la loro utilizzazione richiederebbe atti formali (ispezione ex art. 244 c.p.p. o perquisizione ex art. 247 c.p.p.) e non una semplice trascrizione. In secondo luogo si censurava l'utilizzo della querela come contenuto probatorio invece che solo come atto utile alla procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo dichiarato inammissibile per genericità: l'impugnante non ha indicato specificamente gli atti affetti dal vizio né dimostrato la decisività di tale presunto vizio sul complesso probatorio; i giudici di merito si sono basati principalmente sulle dichiarazioni attendibili della persona offesa, avvalorate dalla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva raccolto la querela e aveva direttamente ascoltato i messaggi. Inoltre risultava acquisito un supporto digitale (un CD) con le registrazioni, la cui corrispondenza con gli originali era stata attestata dalla polizia giudiziaria. Secondo motivo ritenuto infondato: anche se la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento alla querela, le dichiarazioni della vittima e la testimonianza dell'agente che ha raccolto e verificato le registrazioni costituiscono base probatoria autonoma e sufficiente; la querela può, in taluni casi, essere utilizzabile nel fascicolo dibattimentale (es. se acquisita con il consenso delle parti). Per questi motivi la condanna (multa di 800 euro e risarcimento del danno) è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 234 cod. proc. pen.

    I messaggi e le trascrizioni possono configurarsi come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; tuttavia la loro utilizzabilità può essere condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la registrazione per verificarne provenienza e attendibilità.

  • art. 244 cod. proc. pen.

    Richiamato come possibile strumento (ispezione) per l'acquisizione e verifica dei supporti telematici ove necessario per accertare l'attendibilità delle registrazioni.

  • art. 247 cod. proc. pen.

    Richiamato come mezzo (perquisizione) che può rendere utilizzabili le registrazioni telematiche quando sia necessaria una acquisizione formale degli originali.

  • artt. 15 e 68, comma 3, Cost.

    Riferimenti alla tutela della corrispondenza: la dottrina e la giurisprudenza richiamano tali norme per sostenere che messaggi privati (anche vocali) godono di protezione e la loro utilizzazione richiede garanzie procedurali.

  • Corte costituzionale, sent. n. 170/2023

    Ha affermato che i messaggi privati possono essere equiparati alla corrispondenza e richiedono un atto motivato dell'autorità giudiziaria e il rispetto delle garanzie previste per la corrispondenza; nella pratica la sua portata impone attenzione nella acquisizione e utilizzazione di messaggi WhatsApp/ vocali.

  • Cass., Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)

    Principio secondo cui in cassazione chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti deve indicare gli atti specifici affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza sulla decisione, pena la genericità e l'inammissibilità del motivo.

  • Cass., Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'arte)

    Consolidato principio che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la responsabilità dell'imputato se il giudice verifica la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto con motivazione adeguata.

  • Cass., Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021 (dep. 2022)

    Affermata la valutazione concreta della necessità di acquisire il supporto telematico per le trascrizioni di messaggi WhatsApp: l'acquisizione può essere superflua se la credibilità della persona offesa e l'attendibilità delle sue dichiarazioni non lasciano ragione di dubbio.

  • Cass., Sez. 5, n. 49016 del 19/06/2017 (N.)

    Posizione secondo cui l'utilizzabilità della trascrizione di conversazioni via WhatsApp è condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo per verificarne affidabilità, provenienza e attendibilità.

  • Cass., Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018 (Consentino)

    Giurisprudenza che evidenzia l'esclusione, in linea generale, dell'utilizzabilità probatoria della sola querela scritta come contenuto dichiarativo senza adeguata verifica o corredo probatorio.

  • Cass., Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021 (dep. 2022, Lamberti)

    Principio secondo cui la querela acquisita al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti può essere utilizzata come mezzo di prova anche se il querelante non viene poi esaminato in aula.

Massime di principio

  • La utilizzabilità di messaggi vocali/WhatsApp in processo penale va valutata caso per caso: l'acquisizione del supporto originale è spesso raccomandata ma può risultare superflua se le dichiarazioni della persona offesa sono credibili e sono presenti concreti elementi di riscontro (es. certificazione e ascolto dei file da parte della polizia giudiziaria).
  • In cassazione le censure sull'utilizzabilità di atti devono essere specifiche: bisogna indicare gli atti esatti affetti dal vizio e spiegare come ciò abbia inciso sulla decisione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
  • La trascrizione di messaggi o conversazioni costituisce prova documentale, ma la sua attendibilità può richiedere l'acquisizione del supporto telematico/figurativo e, se del caso, accertamenti tecnici; tuttavia la valutazione della necessità di tali accertamenti dipende dalla credibilità del dichiarante e dal quadro probatorio complessivo.
  • La querela scritta non è di regola utilizzabile come prova dichiarativa autonoma senza riscontri; esistono però eccezioni (es. acquisizione al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti o presenza di altre prove corroboranti) che ne consentono l'utilizzo.
  • Se la polizia giudiziaria ha raccolto la querela, ascoltato direttamente le registrazioni e ha acquisito e certificato un supporto digitale, ciò rafforza notevolmente l'ammissibilità e l'affidabilità delle registrazioni come prova.

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