Cassazione Penale, Sentenza n. 24524/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso il 15/12/2022, in ragione dell'esecuzione nei confronti del ricorrente di un'ordinanza di custodia cautelare (gennaio 2023) a seguito di pronuncia di condanna in appello (Corte d'appello di Firenze, 25/10/2022) per il reato di rapina (pena inflitta: sette anni e due mesi). Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 47 e 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, denunciando un presunto automatismo nella revoca (assenza di approfondimento sulle ragioni dell'inasprimento cautelare, mancata acquisizione della copia dell'ordinanza cautelare) e lamentando il mancato esame della richiesta subordinata di applicazione della detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo le censure infondate. Ha confermato che la revoca dell'affidamento in prova è legittima quando dalla sopravvenuta misura cautelare emergano nuovi elementi idonei a modificare la prognosi favorevole originaria; non sussiste automatismo ma obbligo del giudice di sorveglianza di esaminare le ragioni della misura cautelare. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha motivato, seppur sinteticamente, la valutazione di accentuata pericolosità sociale sulla base della gravità del fatto (rapina) e dell'entità della pena inflitta in appello, fatti antecedenti alla concessione del beneficio non conosciuti all'epoca. Quanto alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare, la Corte ha ritenuto che, essendo il giudizio di prognosi comune alle due misure, la sua inidoneità sia implicitamente deducibile dalla motivazione dell'ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
L'art. 47 (affidamento in prova) è stato richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che la revoca può intervenire se sopravvengono elementi nuovi (es. misura cautelare per fatti antecedenti) che modificano la prognosi favorevole formulata al momento della concessione
legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
L'art. 47-ter, relativo alle misure alternative, è invocato dal ricorrente; la Corte sottolinea che il giudizio di prognosi è comune alle misure alternative e che la richiesta subordinata di detenzione domiciliare è ammissibile e può essere implicitamente respinta dalla stessa motivazione che giustifica la revoca dell'affidamento
codice di procedura penale
art. 616, comma 1, primo periodo
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta quando sopravvengono misure cautelari o elementi nuovi relativi a fatti anteriori alla concessione che rendono inattuale la precedente prognosi favorevole; non vi è automatismo, ma necessita un esame motivato.
- Il giudice della sorveglianza non deve necessariamente attendere la definizione del procedimento penale collegato: può valutare elementi desumibili dalla misura cautelare o dalla pronuncia d'appello non definitiva per riconsiderare la pericolosità sociale.
- La mancata acquisizione formale di documenti (es. copia dell'ordinanza cautelare) non rende automaticamente illegittima la revoca se la motivazione del giudice è chiara e ricava elementi sufficienti a giustificare la decisione.
- La richiesta subordinata di misura alternativa (es. detenzione domiciliare) proposta in udienza è ammissibile; il suo rigetto può risultare implicitamente dalla motivazione che nega la prognosi favorevole comune alle misure.
- Il giudizio sulla pericolosità sociale è discrezionale e deve essere adeguatamente motivato: motivazioni sintetiche ma logiche ed esaurienti possono essere sufficienti se consentono di capire le ragioni della revoca.
- In caso di rigetto del ricorso, il condannato può essere condannato anche alle spese processuali ai sensi della normativa processuale penale.
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