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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06033/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società con sede all'estero, indicata come bookmaker e coobbligata in solido per l'imposta unica sulle scommesse, ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell'appello contro l'avviso di accertamento relativo all'anno 2012. La pretesa fiscale riguardava l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riferita all'attività svolta tramite un centro trasmissione dati (CTD) in Italia, con contestazione sia del presupposto soggettivo sia di quello territoriale. La ricorrente ha articolato otto motivi: richiesta pregiudiziale di rinvio alla CGUE; mancata traduzione dell'avviso in inglese; violazione dei principi UE di non discriminazione e libera prestazione dei servizi; erroneo riconoscimento del soggetto passivo in capo al CTD; insussistenza del presupposto territoriale; violazione del principio di legittimo affidamento; asserita incompatibilità con la direttiva IVA per l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE; mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza; e, infine, censura sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto infondati o in parte inammissibili i motivi, valorizzando la giurisprudenza costituzionale e unionale già consolidata, secondo cui per il periodo d'imposta 2012 il bookmaker estero resta soggetto passivo in via solidale dell'imposta, senza che sussistano discriminazioni o ragioni per nuovo rinvio pregiudiziale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità di pubblica udienza e di rinvio pregiudiziale alla CGUE; ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata traduzione dell'atto; ha confermato la correttezza della sentenza di merito quanto all'assoggettamento all'imposta unica per l'anno 2012 del bookmaker estero privo di concessione, anche in solido con il CTD; ha escluso la violazione della direttiva IVA e l'applicabilità dell'esimente dell'obiettiva incertezza; ha dichiarato solo in parte infondata e in parte inammissibile la censura sulle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    non impone il rinvio pregiudiziale quando la questione è già risolta da giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.

  • artt. 56, 57 e 52 TFUE

    la libera prestazione di servizi non osta alla normativa nazionale sull'imposta unica sulle scommesse, poiché non vi è discriminazione tra operatori nazionali ed esteri e le restrizioni sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    non esiste una regola che imponga la traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario; la doglianza richiede prova concreta dell'impossibilità di comprendere l'atto.

  • art. 3 D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    individua i soggetti passivi dell'imposta unica nei gestori dei concorsi pronostici e delle scommesse; alla luce dell'interpretazione autentica del 2010, include anche chi gestisce per conto proprio o di terzi, anche all'estero, senza concessione.

  • art. 1, commi 64 e 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    la norma chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche telematicamente e per conto di soggetti esteri; se l'attività è esercitata per conto terzi, il mandante estero risponde solidalmente.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288

    richiamato per escludere che il tributo si applichi solo alle scommesse accettate in Italia: il presupposto è connesso al servizio di gioco organizzato e raccolto sul territorio.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza, ma esclusa perché, per l'anno 2012, la disciplina era già chiarita dalla norma interpretativa del 2010.

  • art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato insieme all'art. 6, comma 2, L. 472/1997 per l'esimente dell'incertezza normativa, non riconosciuta nel caso concreto.

  • art. 6, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato quale parametro sull'errore inevitabile/obiettiva incertezza, ma ritenuto non applicabile al periodo d'imposta considerato.

  • art. 12 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di difesa tecnica e spese del processo tributario.

  • art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente la liquidazione delle spese a favore dell'amministrazione assistita da propri funzionari con criteri tariffari equiparati a quelli degli avvocati, ridotti del 20%.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la soccombenza sulle spese; la censura sulla mancata compensazione è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione del mancato esercizio.

Massime di principio

  • Nel settore dei giochi d'azzardo, l'imposta unica sulle scommesse colpisce il servizio di organizzazione e raccolta delle scommesse svolto sul territorio dello Stato, non la mera conclusione formale del contratto di scommessa.
  • La disciplina nazionale può assoggettare a imposta sia il soggetto che gestisce direttamente le scommesse sia il bookmaker estero mandante, in via solidale, anche quando l'attività sia svolta tramite centro trasmissione dati e in assenza di concessione.
  • La norma interpretativa del 2010 ha natura chiarificatrice per i rapporti successivi al 2011 e non determina violazione del legittimo affidamento per le annualità successive, poiché gli operatori potevano rimodulare i rapporti negoziali e le commissioni alla luce del nuovo assetto normativo.
  • Non sussiste contrasto con l'art. 56 TFUE quando la disciplina fiscale si applica indistintamente agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale e sia giustificata da esigenze di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico, di contrasto al gioco illegale e di effettività fiscale.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa è già stata risolta da giurisprudenza unionale consolidata, specie se la controversia riguarda l'applicazione di principi già chiariti a una fattispecie sovrapponibile.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina di per sé nullità dell'atto; il contribuente deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio difensivo o l'impossibilità di comprendere il contenuto dell'atto.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera quando il quadro normativo e giurisprudenziale, al momento del fatto, era già definito da una norma interpretativa e da pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia.
  • La disciplina delle spese nel processo tributario consente la liquidazione in favore dell'amministrazione anche quando sia assistita da propri funzionari; la compensazione delle spese resta una facoltà discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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