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Sentenza

Sentenza n. 2524/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Medica Locale di Milano in data 10.7.2025, notificato in pari data, ai fini del rinnovo della patente di guida n. -OMISSIS-, nella parte in cui prevede la apposizione dei codici unionali che riportano le seguenti prescrizioni: 6100 Guida in orario diurno, 6200 Guida entro un determinato raggio (peraltro neppure specificato), 6700 Guida non autorizzata in autostrada, con decorrenza dal 10.7.2025, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento alla nuova patente di guida n. -OMISSIS-, rilasciata in data 11/7/2025 con validità biennale.

Giustizia amministrativa202503315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio della Commissione Medica Locale di Milano, con apposizione dei codici unionali 6100, 6200 e 6700 alla patente rinnovata e limitazione della validità della patente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione Medica Locale relativo al rinnovo della patente, contestando l'apposizione delle limitazioni alla guida diurne, entro un determinato raggio e con esclusione dell'autostrada. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, la lesione della partecipazione e del diritto di difesa, errore sui presupposti di fatto, vizi logici, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, inattendibilità e sviamento. Ha sostenuto che il test di Esterman del 9 luglio 2025 dimostrasse il possesso dei requisiti previsti dall'art. 119 del Codice della strada, persino per le patenti del gruppo 2, e che il provvedimento si fosse limitato ad applicare codici standardizzati senza indicare i concreti presupposti clinici e la proporzionalità di ciascuna restrizione. Ha inoltre dedotto la violazione della direttiva 2006/126/CE e la sproporzione delle limitazioni, nonché disparità di trattamento rispetto ad altri conducenti con condizioni mediche asseritamente analoghe. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il giudizio fosse riferibile alla Commissione medica; l'ASST ha chiesto l'estromissione o il rigetto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASST, poiché la Commissione Medica Locale è qualificabile come organo tecnico regionale, costituito presso i servizi medico-legali dell'azienda sanitaria e nominato dai competenti organi regionali. Ha invece accolto l'eccezione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disponendone l'estromissione per difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorso riguardava esclusivamente il certificato della Commissione medica dell'ASST. Nel merito, ha esaminato congiuntamente i motivi e ha ritenuto non macroscopicamente illogico il giudizio tecnico della Commissione. La documentazione medica evidenziava diabete mellito, polineuropatia sensitivo-motoria, grave ed estesa retinopatia diabetica, sette complicanze e assunzione di farmaci idonei a provocare ipoglicemia grave. Tali condizioni potevano incidere sulla guida prolungata, notturna e su strade ad alta velocità; inoltre, l'età prossima ai 70 anni rendeva coerente la limitata durata del rinnovo. Il test di Esterman e la relazione del medico curante non erano sufficienti a dimostrare l'illegittimità del complessivo giudizio clinico. Le limitazioni non sono state ritenute macroscopicamente sproporzionate. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, non essendo provata l'identità delle condizioni di salute dei soggetti comparati. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    Le censure relative a motivazione, partecipazione e istruttoria sono state ritenute infondate alla luce della complessità del quadro clinico e della non manifesta illogicità del giudizio tecnico.

  • art. 119 d.lgs. 285/1992

    La disciplina dei requisiti psicofisici per la guida è stata richiamata nel confronto con gli esiti del test prodotto dal ricorrente.

  • art. 330 d.P.R. 495/1992

    La Commissione medica è costituita presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale che svolgono funzioni in materia medico-legale ed è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e dei corpi indicati dalla disposizione.

    La struttura organizzativa e la collocazione della Commissione supportano la sua qualificazione come organo tecnico regionale e la riferibilità del giudizio all'ASST, non al Ministero.

  • Allegato III d.lgs. 59/2011

    Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.

    La disciplina consente di considerare, nella valutazione dell'idoneità alla guida, il diabete trattato con farmaci potenzialmente ipoglicemizzanti e i rischi connessi alla patologia.

  • direttiva 2006/126/CE

    È stata invocata dal ricorrente quale fonte del principio di necessità e proporzionalità delle restrizioni, ma il TAR ha ritenuto non macroscopica la sproporzione delle limitazioni applicate.

  • art. 3 Cost.

    La censura di disparità di trattamento è stata respinta per mancata prova dell'identità delle condizioni di salute dei soggetti comparati.

Massime di principio

  • La Commissione Medica Locale per l'accertamento dei requisiti psicofisici alla guida è un organo tecnico regionale, costituito presso i servizi medico-legali dell'azienda sanitaria e nominato dai competenti organi regionali; il giudizio medico è quindi riferibile all'azienda sanitaria e non al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che difetta di legittimazione passiva quando l'impugnazione riguarda esclusivamente il certificato della Commissione.
  • Nel sindacato giurisdizionale sui giudizi medico-legali relativi all'idoneità alla guida, la valutazione tecnica della Commissione non è illegittima se, alla luce della documentazione clinica, non risulta macroscopicamente illogica o irragionevole; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'organo competente.
  • La valutazione dell'idoneità alla guida può fondarsi sul quadro clinico complessivo, comprendente patologie, complicanze, effetti dei farmaci e rischi connessi alla guida notturna, prolungata o su strade ad alta velocità, anche quando singoli esami risultino favorevoli.
  • La censura di disparità di trattamento nei confronti di altri conducenti richiede la prova dell'identità o sostanziale equivalenza delle condizioni di salute rilevanti; il mero richiamo a soggetti sottoposti agli stessi parametri di test non è sufficiente.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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