Cassazione Penale, Sentenza n. 37928/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (14/03/2022) che aveva annullato il decreto del GIP del 01/02/2022 che aveva disposto il sequestro preventivo di una struttura in acciaio (palo per antenna telefonica con potenza >20Kw, alta 15 m, con platea in cemento armato) ritenuta realizzata senza permesso di costruire. Il ricorso per cassazione censura la decisione sostenendo in particolare che il sequestro preventivo impeditivo non richiederebbe l'emissione contestuale dell'informazione di garanzia ai fini della sua validità.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Il Collegio ritiene che, in tema di misure cautelari reali impugnate con ricorso per cassazione (artt. 322-bis, 324 e 325 c.p.p.), è legittimato a proporre ricorso solo il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso l'ordinanza del riesame; non si estende a favore del pubblico ministero che ha chiesto la misura (se diverso dall'ufficio del riesame) la legittimazione prevista per le misure cautelari personali dall'art. 311, comma 1. Pertanto la Corte non si è pronunciata nel merito sulle questioni sostanziali (validità del sequestro senza informazione di garanzia), ma ha rigettato il ricorso per difetto di legittimazione.
Norme richiamate
art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
Norma materiale citata nella ricostruzione dell'accusa come riferimento per la configurazione del reato edilizio (realizzazione senza permesso di costruire).
art. 322-bis c.p.p.
Richiamato come norma procedurale relativa alle impugnazioni delle ordinanze in materia cautelare; contesto normativo delle ordinanze impugnate.
art. 324 c.p.p.
Norma procedurale relativa al giudizio di riesame e alle impugnazioni delle ordinanze cautelari reali; rilevante per individuare l'ufficio competente all'impugnazione in Cassazione.
art. 325 c.p.p.
Disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale del riesame; la Corte interpreta che l'art. 325 non richiama l'art. 311, comma 1, e quindi la legittimazione è limitata al pubblico ministero presso il tribunale che ha adottato il provvedimento impugnato.
art. 311, comma 1, c.p.p.
Prevista per le misure cautelari personali (attribuisce legittimazione anche al PM che ha chiesto la misura); la Corte evidenzia che tale estensione non opera per le misure cautelari reali poiché non richiamata dall'art. 325 c.p.p.
art. 309, comma 8-bis, c.p.p. (modificato dal d.l. 23 ottobre 1996 n. 553, conv. L. 23 dicembre 1996 n. 652)
Richiamato per spiegare la differenza tra misure personali e reali: il PM che ha chiesto la misura personale può partecipare in luogo del PM presso il tribunale del riesame; analoga facoltà non è stata attribuita per le misure reali.
d.l. 23 ottobre 1996 n. 553, conv. L. 23 dicembre 1996 n. 652
Riforma normativa citata nella motivazione per spiegare le modifiche che hanno consentito la partecipazione del PM che ha chiesto misure personali all'udienza del riesame, ma non hanno interessato gli artt. 324 e 325 relativi alle misure reali.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo), il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame può essere proposto solo dal pubblico ministero presso il tribunale che ha adottato l'ordinanza del riesame; il PM che ha chiesto la misura (se diverso) non è automaticamente legittimato a proporre il ricorso.
- La distinzione tra misure cautelari personali e reali è rilevante anche per la legittimazione a impugnare: le regole che estendono la partecipazione del PM richiedente valgono per le misure personali ma non per quelle reali, salvo diversa previsione normativa.
- Se si intende impugnare un provvedimento di riesame relativo a misure reali, è fondamentale verificare quale ufficio del pubblico ministero ha emanato l'ordinanza impugnata e far agire l'ufficio competente; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
- Nel caso di divergenze procedurali (es. contestazione della necessità dell'informazione di garanzia per il sequestro), tali questioni potrebbero non essere esaminate se sussistono vizi formali di legittimazione: prima di impugnare, occorre assicurarsi della correttezza dell'ufficio proponente.
- Prassi consigliata: coordinamento tra Procuratore che ha disposto la misura e Procuratore presso il tribunale competente al riesame per assicurare che l'impugnazione sia proposta dall'ufficio legittimato o per realizzare gli opportuni atti/processi per trasferire la competenza.
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