Cassazione Civile, Ordinanza n. 17886/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato nel 2016, con cui l’Ufficio ha rettificato la rendita catastale di una centrale di produzione di energia geotermica. La società proprietaria dell’impianto ha impugnato l’atto; il giudizio di primo grado è stato sfavorevole, mentre in appello è stato accolto solo in parte. La CTR ha ritenuto che i pozzi di estrazione e reiniezione fossero elementi essenziali della miniera e dunque privi di rilievo catastale ex art. 18 del r.d. n. 1572/1931, ma ha respinto le censure sulla stima dei costi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione della disciplina catastale e sostenendo che i pozzi geotermici siano componenti strutturali e impiantistiche della centrale, da assoggettare alla stima diretta secondo la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 e richiamata dalle norme e circolari invocate. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale lamentando nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché il rigetto delle doglianze sulla quantificazione dei costi sarebbe avvenuto senza considerare la perizia tecnica prodotta e senza darne conto in motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ma ha rilevato che la sentenza d’appello conteneva un errore di sussunzione: pur essendo sbagliato il richiamo all’art. 18 del r.d. n. 1572/1931 e il riferimento alla disciplina delle miniere, il dispositivo era conforme a diritto perché, dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici non rilevano ai fini della rendita catastale in quanto parti impiantistiche funzionali ed essenziali del ciclo produttivo della centrale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, osservando che la censura ex art. 115 c.p.c. non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma mirava a valorizzare una perizia tecnica che le ricorrenti incidentali non avevano descritto adeguatamente. Le spese sono state integralmente compensate per la soccombenza reciproca e per la novità della questione. È stato infine escluso, per l’Amministrazione dello Stato, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale in relazione alla disciplina catastale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per il ricorso incidentale volto a dedurre nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente di confermare il dispositivo della sentenza impugnata pur correggendone la motivazione in diritto, quando il dispositivo sia conforme a diritto.
artt. 4 e 10 del r.d. n. 652 del 1939
richiamati dall’Agenzia a sostegno della tesi sulla inclusione dei pozzi geotermici nella stima catastale.
art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015
indicato dalla Corte come norma applicabile dal 1° gennaio 2016, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la circolare n. 6 del 2012 avrebbe assunto valore di legge.
art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931
norma ritenuta non pertinente alla fattispecie, perché i pozzi geotermici non sono pertinenze di miniera.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare l’omesso esame di una perizia non adeguatamente specificata.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se il giudice espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, senza dover confutare tutte le prove e tutte le tesi delle parti.
art. 116 c.p.c.
la sua violazione, in sede di legittimità, si apprezza nei limiti del vizio motivazionale, non come autonomo mezzo per rivalutare le prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame di elementi probatori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato.
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
richiamato per la trattazione da remoto dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, coperte dal meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia catastale, dal 1° gennaio 2016 la rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare si determina con stima diretta tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo.
- I componenti impiantistici di una centrale geotermica che partecipano in modo essenziale al ciclo di produzione dell’energia elettrica non vanno considerati come pertinenze di miniera e non assumono rilievo ai fini della rendita catastale secondo la disciplina previgente delle miniere.
- La Cassazione può confermare il dispositivo della sentenza impugnata, correggendone la motivazione, quando il risultato decisorio sia conforme a diritto pur se la sussunzione operata dal giudice di merito sia errata.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente denunciare il mancato esame di una perizia o di singoli elementi istruttori senza indicare un fatto storico decisivo trascurato.
- Il giudice di merito non è tenuto a dare conto di tutte le prove e di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto essenziali della decisione.
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