Sentenza del 10/10/2019 n. 25510 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR della Campania che aveva confermato un accertamento Irpef relativo al 2005, con recupero a tassazione di maggiori ricavi per Euro 295.108 derivanti dalla vendita di otto unità immobiliari. L'Amministrazione aveva fondato la rettifica principalmente sullo scostamento tra i prezzi dichiarati e i valori O.M.I. e, per una sola unità, sulla differenza tra il prezzo indicato nel rogito e il maggiore importo del mutuo concesso all'acquirente. Il ricorrente ha denunciato, da un lato, l'omessa e contraddittoria motivazione della CTR e, dall'altro, la violazione delle norme che avevano eliminato il valore legale dei parametri O.M.I., sostenendo che tali valori fossero utilizzabili soltanto come presunzioni semplici e non potessero essere estesi automaticamente alle altre compravendite sulla base di un unico mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto insufficiente e contraddittoria la motivazione della CTR, che non aveva spiegato per quali ragioni i soli valori O.M.I., combinati con l'importo di un mutuo relativo a una sola unità immobiliare, costituissero indizi gravi, precisi e concordanti idonei a giustificare il maggior imponibile relativo a tutte le otto vendite. La CTR aveva inoltre impropriamente posto a carico del contribuente la dimostrazione dell'economicità dell'operazione senza aver prima verificato la sufficienza degli elementi probatori dell'Ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo. La Corte ha ritenuto sussistente tale vizio nella motivazione della CTR.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 2 e 3, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Aveva attribuito valore di presunzione legale relativa al valore normale degli immobili desunto dalle quotazioni O.M.I. ai fini della determinazione dei corrispettivi di vendita, ma tale disciplina è stata successivamente modificata.
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 265
In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 2 e 3 e art. 23-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.
Ha stabilito che, per gli atti anteriori al 4 luglio 2006, i valori e le presunzioni derivanti dalla disciplina del 2006 non costituiscono prova legale, ma soltanto presunzioni semplici.
L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5
Ha eliminato, con effetto retroattivo, la presunzione legale di corrispondenza tra il prezzo dichiarato e il valore normale dell'immobile, ripristinando la necessità di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo di maggiori ricavi sulla base di presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3
Disciplina, ai fini IVA, la rettifica delle dichiarazioni sulla base di elementi presuntivi qualificati. Anche in questo ambito i soli valori O.M.I. non sono sufficienti, se non corroborati da ulteriori elementi.
Art. 2697 c.c.
Pur non essendo espressamente richiamato nel dispositivo, il principio dell'onere della prova è rilevante: prima deve essere dimostrata dall'Amministrazione la fondatezza presuntiva dell'accertamento; solo dopo può gravare sul contribuente l'onere della prova contraria.
Massime di principio
- Le quotazioni O.M.I. non possono, da sole, dimostrare l'esistenza di ricavi non dichiarati: costituiscono normalmente un indizio e devono essere corroborate da altri elementi concreti e individualizzati.
- La differenza tra il prezzo dichiarato e l'importo di un mutuo può costituire un indizio rilevante, ma il dato relativo a una sola compravendita non può essere automaticamente esteso ad altri immobili senza una motivazione specifica sulla loro comparabilità.
- L'accertamento deve essere valutato con riferimento a ciascuna operazione o a gruppi di operazioni effettivamente omogenei; non è sufficiente applicare meccanicamente un parametro riferito a un singolo immobile a tutte le vendite.
- In presenza di una contestazione puntuale del contribuente, il giudice deve spiegare perché gli elementi raccolti dall'Amministrazione siano gravi, precisi e concordanti prima di pretendere la prova contraria sui costi o sull'economicità dell'operazione.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente l'annullamento definitivo dell'accertamento: impone un nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà valutare nuovamente la sufficienza e la riferibilità degli indizi.
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