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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 18997 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2009. Il contribuente ne aveva contestato la validità per duplicazione dell’imposta, difetto di motivazione, infondatezza della pretesa in relazione alla rendita catastale impugnata e illegittimità delle sanzioni. Nel corso del giudizio il Comune aveva parzialmente rettificato l’avviso, riducendo la pretesa impositiva. La CTR aveva ritenuto irrilevante tale rettifica, considerando decisivo l’avviso originario. Il Comune ha quindi censurato la sentenza sostenendo che il giudice avrebbe dovuto esaminare la pretesa nella sua misura rettificata e che la riduzione in autotutela non comportava necessariamente l’estinzione dell’atto originario né la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo. Ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria può modificare in diminuzione un avviso di accertamento mediante autotutela anche durante il giudizio. In caso di semplice riduzione della pretesa, l’atto originario resta efficace per l’importo residuo e il giudice può esaminare la controversia con riferimento alla pretesa così modificata, senza necessità di un nuovo avviso formalmente motivato. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1, convertito dalla L. 30 novembre 1994, n. 656

    Riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di esercitare l’autotutela, anche durante il giudizio, per annullare o modificare atti tributari illegittimi o infondati.

  • D.M. n. 37 del 1997

    Disciplina l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria.

  • L. n. 342 del 2000, art. 74

    È stata richiamata dal Comune in relazione all’utilizzabilità della rendita catastale modificata, una volta notificata, anche per periodi d’imposta anteriori; la Corte non ha definito nel merito tale questione, ritenendo inammissibile il relativo motivo.

  • L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41

    Richiamata dal Comune nel secondo motivo di ricorso, ma non oggetto di una valutazione sostanziale da parte della Corte, che ha dichiarato il motivo inammissibile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3

    La Corte ha precisato che l’atto integrativo o sostitutivo emesso per correggere un atto precedente non richiede necessariamente la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi quando serve a eliminare vizi dell’atto originario.

Massime di principio

  • La rettifica in diminuzione di un avviso tributario mediante autotutela non fa necessariamente venir meno l’atto originario: quest’ultimo può restare efficace per la parte residua della pretesa.
  • Il giudice tributario deve esaminare la pretesa fiscale nella misura risultante dalla rettifica, anche se questa è intervenuta durante il processo, purché non introduca una pretesa nuova o maggiore.
  • Una riduzione dell’imposta non richiede, di regola, un nuovo avviso formalmente motivato come quello necessario per un aumento o per l’introduzione di una nuova pretesa fiscale.
  • L’Amministrazione può correggere o ridurre la propria pretesa anche mentre l’atto è contestato in giudizio; tale comportamento non implica automaticamente cessazione della materia del contendere.
  • Le questioni tecniche sulla rendita catastale e sulla procedura DOCFA devono essere valutate dal giudice di merito e non possono essere riesaminate in cassazione se richiedono un nuovo esame della documentazione e dei fatti.

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