Sentenza n. 13135/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di assegnazione delle sedi di servizio del concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura di 1000 posti Area Assistenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, integralmente riformativa dell'ordinanza cautelare di rigetto del TAR, della quale il ricorrente chiedeva l'esecuzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già parte di un giudizio concernente l'assegnazione delle sedi di servizio del concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura di 1.000 posti nell'Area Assistenti, ha proposto istanza di esecuzione della misura cautelare ai sensi dell'art. 59 c.p.a. Ha chiesto che il Ministero desse esecuzione all'ordinanza del Consiglio di Stato che, in sede di appello cautelare, aveva accolto l'impugnazione e integralmente riformato la precedente ordinanza del TAR di rigetto della domanda cautelare. Il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità, dando avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di esecuzione. Ha ritenuto che, quando il giudice d'appello riforma integralmente il provvedimento di primo grado, la domanda di ottemperanza o di esecuzione della misura cautelare debba essere proposta davanti allo stesso giudice d'appello. Poiché il Consiglio di Stato aveva totalmente riformato l'ordinanza negativa del TAR, quest'ultimo era privo della competenza a conoscere della domanda proposta ai sensi dell'art. 59 c.p.a. Non sono state liquidate spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero nella presente fase.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
istanza di esecuzione di misura cautelare
La domanda di esecuzione della misura cautelare è stata ritenuta inammissibile davanti al TAR quando la misura rilevante è stata adottata dal giudice d'appello, che ha integralmente riformato il provvedimento di primo grado.
art. 73, comma 3, c.p.a.
espresso avviso ... in ordine a possibili profili di inammissibilità della domanda stessa
Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile causa di inammissibilità prima di decidere la domanda.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello riforma integralmente il provvedimento di primo grado, la domanda di ottemperanza o di esecuzione della misura cautelare deve essere proposta davanti allo stesso giudice d'appello che ha pronunciato la decisione da eseguire.
- Il giudice di primo grado non può conoscere dell'istanza ex art. 59 c.p.a. diretta a ottenere l'esecuzione di una misura cautelare contenuta in un provvedimento del giudice d'appello che abbia integralmente riformato la precedente decisione negativa del TAR.
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