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Sentenza

Sentenza n. 13135/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di assegnazione delle sedi di servizio del concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura di 1000 posti Area Assistenti;

Giustizia amministrativa202600389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, integralmente riformativa dell'ordinanza cautelare di rigetto del TAR, della quale il ricorrente chiedeva l'esecuzione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già parte di un giudizio concernente l'assegnazione delle sedi di servizio del concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura di 1.000 posti nell'Area Assistenti, ha proposto istanza di esecuzione della misura cautelare ai sensi dell'art. 59 c.p.a. Ha chiesto che il Ministero desse esecuzione all'ordinanza del Consiglio di Stato che, in sede di appello cautelare, aveva accolto l'impugnazione e integralmente riformato la precedente ordinanza del TAR di rigetto della domanda cautelare. Il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità, dando avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di esecuzione. Ha ritenuto che, quando il giudice d'appello riforma integralmente il provvedimento di primo grado, la domanda di ottemperanza o di esecuzione della misura cautelare debba essere proposta davanti allo stesso giudice d'appello. Poiché il Consiglio di Stato aveva totalmente riformato l'ordinanza negativa del TAR, quest'ultimo era privo della competenza a conoscere della domanda proposta ai sensi dell'art. 59 c.p.a. Non sono state liquidate spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero nella presente fase.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    istanza di esecuzione di misura cautelare

    La domanda di esecuzione della misura cautelare è stata ritenuta inammissibile davanti al TAR quando la misura rilevante è stata adottata dal giudice d'appello, che ha integralmente riformato il provvedimento di primo grado.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    espresso avviso ... in ordine a possibili profili di inammissibilità della domanda stessa

    Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile causa di inammissibilità prima di decidere la domanda.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello riforma integralmente il provvedimento di primo grado, la domanda di ottemperanza o di esecuzione della misura cautelare deve essere proposta davanti allo stesso giudice d'appello che ha pronunciato la decisione da eseguire.
  • Il giudice di primo grado non può conoscere dell'istanza ex art. 59 c.p.a. diretta a ottenere l'esecuzione di una misura cautelare contenuta in un provvedimento del giudice d'appello che abbia integralmente riformato la precedente decisione negativa del TAR.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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