Ordinanza n. 1725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. III, n. 512/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 512/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non indica i motivi di merito dell’appello né l’oggetto sostanziale del ricorso originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato, valutata la domanda nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha accolto l’appello cautelare, ritenendo necessario mantenere integra la situazione giuridica esistente fino alla decisione sul merito dell’appello. La discussione di merito è stata fissata all’udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellato.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità dell’appellato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, il giudice può sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado sulla base della cognizione sommaria propria della fase, quando sia necessario mantenere integra la situazione giuridica e fattuale fino alla decisione sul merito dell’appello.
- L’accoglimento dell’appello cautelare non comporta la definizione del merito della controversia, che deve essere esaminato nella successiva udienza pubblica.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando il giudice ritenga equo non porle a carico di una sola parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →