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Ordinanza

Ordinanza n. 1725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. III, n. 512/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 512/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non indica i motivi di merito dell’appello né l’oggetto sostanziale del ricorso originario.

La decisione

Il Consiglio di Stato, valutata la domanda nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha accolto l’appello cautelare, ritenendo necessario mantenere integra la situazione giuridica esistente fino alla decisione sul merito dell’appello. La discussione di merito è stata fissata all’udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellato.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità dell’appellato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, il giudice può sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado sulla base della cognizione sommaria propria della fase, quando sia necessario mantenere integra la situazione giuridica e fattuale fino alla decisione sul merito dell’appello.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare non comporta la definizione del merito della controversia, che deve essere esaminato nella successiva udienza pubblica.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando il giudice ritenga equo non porle a carico di una sola parte.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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