Cassazione Civile, Ordinanza n. 15178/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia all'istanza di correzione di errore materiale intervenuta in corso di procedimento e, conseguentemente, ha dichiarato non luogo a provvedere. Non sono state emesse statuizioni sulle spese, per mancata memoria della controparte, e la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 38315/2021, la parte istante ha chiesto la correzione e/o integrazione del provvedimento assunto nel precedente giudizio, deducendo che la copia comunicata fosse priva di alcune pagine. Successivamente, è pervenuta rinuncia all'istanza di correzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, la rinuncia all'istanza sopravvenuta determina il non luogo a provvedere da parte del giudice adito.
- In assenza di attività difensiva della controparte e di un provvedimento decisorio di merito, non vi è luogo a statuizioni sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato presuppone i relativi presupposti processuali, che devono emergere in concreto e non possono essere applicati automaticamente.
Come è indicizzato
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