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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25449/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e infondato il secondo motivo, confermando così la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività pronunciata dalla Corte d'appello. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di cassazione in favore della controricorrente, oltre all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società mandataria di un cessionario del credito per far dichiarare inefficace una donazione immobiliare compiuta da un debitore in favore di un familiare. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che l'atto di disposizione pregiudicasse le ragioni creditorie connesse a un mutuo fondiario non pagato, poi ceduto. In appello, i donatari/convenuti hanno impugnato la sentenza di primo grado, ma la corte territoriale ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine breve ex art. 325 c.p.c. dalla notificazione telematica della sentenza. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla notificazione telematica e sulla validità del deposito degli atti nel PCT, sostenendo che la controparte non avesse depositato in giudizio la sentenza notificata con le attestazioni di conformità e gli allegati necessari, cosicché la notifica non avrebbe potuto far decorrere il termine breve; con il secondo motivo hanno denunciato violazione delle norme sul domicilio digitale, sostenendo che la scelta di un domicilio fisico presso un difensore avrebbe prevalso e che quindi la notifica non avrebbe dovuto essere eseguita via PEC. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che i ricorrenti non si erano confrontati in modo sostanziale con la ratio della decisione impugnata e non avevano contestato la notifica risultante dagli atti; ha invece ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la notificazione della sentenza a uno solo dei difensori costituiti è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare e che, quando il difensore abbia indicato un indirizzo PEC senza specificazioni limitative, sorge l'obbligo del notificante di usare la notificazione telematica. Ne è seguito il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'atto di donazione è stato dichiarato inefficace nei confronti del creditore in quanto ritenuto pregiudizievole per le ragioni creditorie, nell'ambito di una revocatoria ordinaria.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; la Corte d'appello ha ritenuto tardivo l'appello perché proposto oltre tale termine.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge richiede il raffronto tra norma invocata e argomentazione della sentenza impugnata; non basta una censura solo formale.

  • art. 3-bis, comma 3, L. 53/1994

    Richiamato dai ricorrenti in tema di notificazioni telematiche e requisiti dell'atto notificato.

  • art. 19-bis, comma 5, specifiche tecniche 16 aprile 2014

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità del deposito telematico della sentenza notificata e dei relativi file e attestazioni.

  • art. 11 L. 53/1994

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della notificazione in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 3 della stessa legge.

  • art. 16-sexies d.l. 179/2012

    Richiamato dai ricorrenti in tema di domicilio digitale; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'indicazione della PEC senza ulteriori limitazioni imponesse la notificazione telematica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrarie alle norme invocate e non svolge un effettivo confronto critico con la decisione.
  • La notificazione della sentenza eseguita a uno solo dei difensori costituiti è sufficiente a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, poiché ciascun difensore costituito è legittimato a riceverla.
  • Se la parte o il difensore ha indicato un indirizzo PEC senza specificare limitazioni, la notificazione deve essere effettuata telematicamente a quell'indirizzo; non è sufficiente opporre, in astratto, la scelta di un domicilio fisico per escludere tale modalità.
  • Le doglianze relative a vizi della notificazione o del deposito telematico devono essere formulate in modo autosufficiente e riferite alle risultanze effettivamente poste a base della decisione impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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