Sentenza n. 2740/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammissione di quindici liste collegate alla candidatura a sindaco di Federico Basile e proclamazione del sindaco e dei 32 consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative di Messina del 24 e 25 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune e assessorato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due cittadini elettori hanno chiesto l'annullamento delle operazioni elettorali e degli atti di ammissione di quindici liste collegate alla candidatura a sindaco di Federico Basile, nonché delle proclamazioni degli eletti. Con un articolato motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l.r. Sicilia n. 7/1992, dell'art. 1 l.r. Sicilia n. 29/1977 e degli artt. 17, 18, 20, 21 e 70 del d.P.Reg. Sicilia n. 3/1960, oltre a eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di istruttoria e violazione della par condicio. Secondo i ricorrenti, il gruppo politico “Sud chiama Nord”, costituito in gruppo parlamentare presso l'Assemblea regionale siciliana, avrebbe utilizzato il contrassegno tradizionale, affiancato di volta in volta ad altri simboli, per presentare quindici liste senza raccogliere le sottoscrizioni degli elettori. L'esenzione prevista per i partiti o gruppi politici con rappresentanza regionale avrebbe consentito di presentare una sola lista; inoltre, il rappresentante del gruppo o il delegato non avrebbe potuto sottoscrivere più dichiarazioni di presentazione. I ricorrenti sostenevano che le liste successive alla prima dovessero essere escluse e che l'ammissione avesse alterato la competizione, anche perché le quindici liste avevano ottenuto complessivamente 59.485 voti, a fronte di uno scarto di 34.818 voti tra i candidati sindaco classificatisi primo e secondo. Hanno inoltre contestato i pareri regionali che avrebbero sostenuto l'ammissione e chiesto un'istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha disatteso l'eccezione dell'Assessorato regionale sul difetto di legittimazione passiva, perché erano stati impugnati anche pareri emanati dall'Assessorato, e ha prescisso dall'esame delle ulteriori eccezioni di rito del Comune, ritenendo il ricorso infondato. Nel merito, ha interpretato l'art. 7, comma 3, l.r. Sicilia n. 7/1992 nel senso che l'esenzione dalle sottoscrizioni spetta alle liste promosse da un partito o gruppo politico avente i requisiti previsti e non è soggetta a un limite numerico: il testo si riferisce al plurale alle liste e non stabilisce una corrispondenza di una sola lista per forza politica o contrassegno. Il rappresentante politico che presenta le liste esentate non è equiparabile all'elettore che sottoscrive una lista, poiché la norma esclude radicalmente la necessità di sottoscrizioni per le forze politiche qualificate. Ha quindi respinto le censure di violazione di legge, errore nei presupposti, carenza d'istruttoria e lesione della par condicio; i pareri regionali sono stati ritenuti ininfluenti, essendo corretta l'applicazione della disciplina di esenzione. La richiesta istruttoria è stata ritenuta superflua, dato l'esito della questione interpretativa e la documentazione già depositata. Spese integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, l.r. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7
A giudizio del Collegio, fermo quanto sopra, è proprio l’utilizzo del plurale (“liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli”; “liste dei candidati”) a palesare la scelta del Legislatore di non porre vincoli quantitativi all’applicazione della norma sull’esenzione di cui si tratta.
L'esenzione dalle sottoscrizioni per i partiti o gruppi politici qualificati non è limitata a una sola lista: il riferimento legislativo al plurale consente l'esenzione per più liste riconducibili alla medesima forza politica.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Orbene, in via generale va ribadito che nel processo amministrativo l’individuazione del soggetto titolare della legittimazione passiva risente del suo carattere impugnatorio ricavabile dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., quale strumento per impugnare un atto, chiederne l’annullamento ed elidere i risultati prodotti dall’illegittima attività dell’Amministrazione; di conseguenza, e in aderenza a tale carattere, la legittimazione passiva deve essere riferita all’Amministrazione che ha effettivamente emesso l’atto amministrativo.
Nel giudizio impugnatorio la legittimazione passiva spetta all'amministrazione che ha emanato l'atto contestato; ne deriva, nel caso concreto, la legittimazione dell'Assessorato rispetto ai propri pareri impugnati.
art. 130, comma 7, c.p.a.
Visto l’art. 130, comma 7, cod. proc. amm.;
La disposizione è menzionata nell'intestazione, ma il testo non espone una specifica interpretazione o applicazione decisoria.
art. 130, comma 8, c.p.a.
Manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Messina nonché di comunicare la presente sentenza al Prefetto di Messina ai sensi e per gli adempimenti previsti dall’art. 130, comma 8, cod. proc. amm..
La sentenza dispone la trasmissione al sindaco e la comunicazione al prefetto secondo gli adempimenti previsti per il giudizio elettorale.
Massime di principio
- L'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni prevista per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare presso l'Assemblea regionale siciliana, o che abbiano ottenuto almeno un seggio nell'ultima elezione regionale, non è limitata a una sola lista quando la legge non prevede un limite numerico espresso.
- Il plurale utilizzato dalla disciplina siciliana sulle liste e sui contrassegni tradizionali affiancati ad altri simboli consente di estendere l'esenzione dalle sottoscrizioni alle diverse liste promosse dalla stessa forza politica qualificata.
- La sottoscrizione del rappresentante regionale del partito o del gruppo politico, richiesta per le liste esentate dalla raccolta delle firme, ha funzione diversa dalla sottoscrizione degli elettori e non è soggetta, per ciò solo, al limite previsto per le sottoscrizioni elettorali.
- Nel giudizio amministrativo impugnatorio, la legittimazione passiva va individuata nell'amministrazione che ha emanato l'atto specificamente contestato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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