Sentenza del 07/01/2020 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - raddoppio dei termini - l. 128/2015, art. 2 - clausola di salvaguardia - applicazione - permane - l. 208/2015 - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità di avvisi di accertamento notificati oltre i termini ordinari, sostenendo che le modifiche normative del 2015 (in particolare la l. 128/2015 e la l. 208/2015) avrebbero prodotto effetti decadenziali tali da rendere gli atti inefficaci. La questione principale era se la cd. clausola di salvaguardia prevista dalla l. 128/2015 si applicasse agli avvisi notificati anteriormente all'entrata in vigore delle novelle e quindi se il 'raddoppio dei termini' continuasse a proteggere tali atti.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile la clausola di salvaguardia agli avvisi di accertamento notificati anteriormente all'entrata in vigore della l. 128/2015 e della l. 208/2015. Ne consegue la conferma del cosiddetto raddoppio dei termini per quegli atti impositivi; la novella del 2015 non opera un effetto decadenziale sugli avvisi notificati prima delle modifiche, anche se la notifica è avvenuta oltre i termini ordinari. Pertanto gli avvisi sono stati ritenuti validi e l'impugnazione del contribuente è stata respinta.
Norme richiamate
legge 128/2015
L'art. 2 contiene una clausola di salvaguardia a favore degli atti già formatisi o notificati anteriormente all'entrata in vigore della norma: per tali atti permane la disciplina previgente e il raddoppio dei termini continua ad applicarsi.
legge 208/2015
La novella del 2015 non ha efficacia retroattiva rispetto agli avvisi notificati prima della sua entrata in vigore; pertanto non produce effetti decadenziali sugli atti già formati/notificati.
principio del raddoppio dei termini (disciplina transitoria)
Il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto nella disciplina previgente e richiamato dalla clausola di salvaguardia, continua a operare per gli atti notificati anteriormente alle novità legislative, evitando che la novella del 2015 estingua per decadenza tali avvisi.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento è stato notificato anteriormente all'entrata in vigore di una modifica normativa che riduce i termini, va verificata l'applicazione della clausola di salvaguardia: se presente, si applica la disciplina previgente.
- La data di notifica dell'atto è determinante: per gli atti notificati prima delle novità normative il nuovo regime non opera retroattivamente e non determina automaticamente la decadenza dell'atto.
- Per gli atti notificati dopo l'entrata in vigore della novella valgono invece le nuove regole; occorre sempre comparare la data di notifica con la data di efficacia della norma e delle eventuali disposizioni transitorie.
- In contenzioso, l'amministrazione che intenda applicare la nuova disciplina deve dimostrare che l'atto sia temporalmente soggetto alla novella; al contrario il contribuente può invocare la clausola di salvaguardia per mantenere la disciplina precedente.
- Prima di impugnare o difendersi, verificare sempre le norme transitorie/di salvaguardia contenute nella legge che introduce la modifica: esse spesso decidono l'esito del caso in presenza di notifiche effettuate in prossimità della riforma.
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